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Strategia inappropriata, strategia sanzionata

La sentenza oggetto di questo commento, è emblematica non solo di quanto ci sia da fare per alleviare la persistente ostinazione da parte di una corposa fetta di avvocati tesa a rifiutare la mediazione a prescindere e senza conoscerla, ma quanto tutto ciò possa condurre ad esiti negativi, controproducenti e pregiudizievoli per il proprio cliente, tralasciando gli aspetti deontologici tutt’altro che secondari.

L’oggetto del contendere, trattava uno dei filoni riguardante l’affidabilità o meno di un prodotto finanziario, che andava per la maggiore intorno al 2000, rivelatosi tutt’altro sia sotto il profilo civilistico che penale.

Nella controversia, l’attore ha contestato nei confronti della banca convenuta l’illegittimo comportamento della stessa e la mancata osservanza della normativa in materia di prodotti finanziari e la conseguente nullità del contratto in essere.

Il Tribunale di Padova, non solo ha accolto le istanze di parte attorea e rigettato in toto (riconvenzionale compresa) quelle di controparte basate addirittura anche su documentazione accertata giudizialmente falsa, ma ha statuito la condanna della convenuta sia alle spese sostenute dall’attore nel procedimento di mediazione, posto che lo stesso rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione, che al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. N. 28 del 2010 in quanto non ha addotto alcun giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione (che si è fermato alla fase preliminare, stante la comunicazione dell’odierna convenuta di non volere aderirvi).

Alla luce di quanto evidenziato, siamo davanti ad una oggettiva strategia della banca assolutamente inappropriata: in una stanza di mediazione, si sarebbe potuta comporre la controversia tramite un accordo tutelato dalla riservatezza e che avrebbe evitato non solo la pubblicità in nome del Popolo Italiano, ma tutta una serie di sanzioni di cui sopra e che , allo stato degli atti di causa, potevano essere ben più severe.

Sul tema, una condotta del genere e non appropriata viene ritenuta dalla giurisprudenza sanzionabile, anche ex officio, specie alla luce della riforma della legge 69/09, la quale ha introdotto una forma di punitive damages in considerazione del danno che tali condotte arrecano al sistema giudiziario, già vessato da circa tre milioni e mezzo di procedimenti civili pendenti, per cui I'aggravamento del carico complessivo con ulteriori procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie producono un ulteriore ed inopportuno intasamento delle aule giudiziarie.

Quindi, il risarcimento conseguente si pone in due direzioni: sia per il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel processo, sia per il danno arrecato al Sistema Giustizia, che in concreto va anche a pregiudicare la produttività del singolo giudice.



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A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia

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