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Sull' ordinanza di Verona dello scorso 11 maggio ed il principio di effettività in mediazione

“Solo il giurista ha compiuto l’ errore di leggere la legge sulla mediazione rimanendo dentro la casa del diritto e soprattutto nella casa del processo”. È, in sintesi, quanto afferma la Prof. Paola Lucarelli in una sua pubblicazione in tema di mediazione.

La sentenza che oggi commentiamo, l’ ordinanza emessa dal Tribunale di Verona lo scorso 11 maggio, estensore Giudice dott. Massimo Vaccari, ne è lo specchio fedele. Ciò non vuole affatto sminuire l’ autorevole sforzo ermeneutico fatto dal Giudice Vaccari, ma sottolinea, in un certo qual senso, un passo controverso dopo tanti e decisi passi verso l’ affermazione del principio di effettività da tre anni a questa parte. Il magistrato scaligero sceglie infatti di andare controcorrente, rispetto all’ ormai noto principio di effettività, affermando che la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione senza che tutto ciò vada ad influire negativamente sull’ espletamento della condizione di procedibilità.

Ora, nessuno ha mai sostenuto che la norma vieti la possibilità delle parti di essere rappresentate dal proprio avvocato o altro soggetto in mediazione, come possono essere condivisibili in “punta di diritto” gli altri vulnus evidenziati dal Dr. Vaccari, ma occorre sottolineare come la lettura della norma dell’ art. 8, dove tra l’ altro si evince che la parte “deve” essere presente, dovrebbe non essere assimilata ad una mera facoltà di presenziare al tavolo negoziale. In generale, ad avviso di chi scrive, la normativa sulla mediazione dovrebbe sfuggire al pericolo di un’ eccessiva giuridicizzazione, la quale condurrebbe la percezione e la convinzione di un processo di serie B che di fatto disattiva le parti, come accade nel processo (in quel contesto è naturale e fisiologico) dove viene tolta loro la parole perché imposto dalla logica tecnico giuridica del processuale che lascia pochissimo spazio a quest’ ultime.

Oggi però il panorama è – o dovrebbe essere – completamente rovesciato: le persone non sono soggetti incapaci di gestire i propri conflitti, ma sono proprio loro che, per prime, dovrebbero essere in grado di riconoscere, leggere i conflitti in cui sono coinvolte sotto la lente di paradigmi metagiuridici che si associano a quelli “giuridici” dell’ avvocato. Le persone vanno dunque rimesse al centro della giustizia: sicuramente in quella consensuale rappresentata dalla mediazione, dove si valorizza la capacità delle parti di essere autrici del percorso di soluzione del conflitto “assistite” da avvocati adeguatamente formati e preparati alle movenze negoziali.

Per leggere l’ ordinanza vai nella nostra sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

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