Continua il tam tam di interpretazioni giurisprudenziali sull’ onere di avviare la procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Se diverse ordinanze, anche in passato, si sono pronunciate in merito all’ opponente, numerose sono anche le sentenze che ritengono che l’ onere spetti alla parte opposta.
È il caso dell’ ultima ordinanza, in termini di tempo, emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice dott. Anna Primavera, pochi giorni fa, il 22 marzo, che si è espresso prendendo in considerazione come punto focale l’ art. 5 del D.lgs 28/2010 (articolo che si dimostra il vero oggetto della discussione nelle diverse interpretazioni da un ordinanza all’ altra).
In tal senso il Tribunale di Firenze si è dunque espresso, ritenendo opportuno che l’ onere di avviare procedura di mediazione spetti alla parte opposta, proprio interpretando il suddetto art. 5 come spinta alla promozione di un procedimento obbligatorio di mediazione per chi intenda esercitare in giudizio un’ azione relativa ad una controversia […] e tale è l’ attore sostanziale, ovvero […] il convenuto opposto. Questo perché l’ intento del legislatore, si motiva, è quello di assicurare al creditore il recupero del proprio credito nella maniera più certa possibile.
C’ è da dire che il Tribunale di Firenze non è nuovo a tali pronunciamenti, basti ricordare che già nelle ordinanze del 17 gennaio e del 15 febbraio scorsi si era espresso, attraverso i Giudici dott. Riccardo Guida e Luciana Breggia, verso questo stesso orientamento. Tutto ciò nonostante l’ intervento chiarificatore arrivato con la sentenza n.24629 della Corte di Cassazione – III sez. Civile, il quale aveva sposato la tesi che pone in capo all’ opponente l’ avvio della procedura di mediazione. La giurisprudenza, insomma, in questo frangente, si dimostra ancora molto eterogenea.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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