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Tribunale di Roma, 16 luglio: avvalersi di consulenti tecnici in mediazione può risultare molto vantaggioso per le parti

Durante una procedura di mediazione è consentita, in certi casi, la consulenza di tecnici che possano aiutare a comprendere dettagli anche molto importanti ai fini di un accordo. Secondo l’art. 8 ai commi 1 e 4 del D.Lgs 28/2010 viene previsto rispettivamente che l'organismo di conciliazione “nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può nominare uno o più mediatori ausiliari” e che “Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali” .

In questa ordinanza, emessa il 16 luglio scorso dal Tribunale di Roma (Giudice dott. Massimo Moriconi) si sottolinea invece l’alternativa alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio e come durante l’accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc. le parti possano arrivare più facilmente ad un accordo se si avvalgono di un mediatore professionale e ben preparato. Nel caso specifico, in una controversia che vedeva coinvolte una persona che aveva subito dei danni per un incidente stradale ed una compagnia di assicurazioni, il giudice prospetta come auspicabile ”l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale”.

Qui viene anche sottolineato come nominare un consulente all’interno di una procedura di mediazione sia previsto dalla legge ed anche in caso di mancato accordo la consulenza potrà essere utilizzata anche nella successiva causa. Le regole da rispettare sono però essenziali: rispetto del contraddittorio, rispetto dei quesiti formulati, consenso sulle dichiarazioni delle parti. Il Giudice però non dimentica di ricordare che “tali vantaggi potranno essere conseguiti: solo laddove venga compulsato un organismo di mediazione, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata”.

In questo modo, confrontarsi nel corso di tutta la procedura permette alle parti di raggiungere un accordo che sta bene a tutti e che soddisfa tutti. Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza cliccando qui

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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