Quando l’ esperimento del tentativo di mediazione non viene avviato in maniera tempestiva ma ben oltre il termine di legge dei 15 giorni la domanda va dichiarata improcedibile. Sono le conclusioni a cui giunge una sentenza del Tribunale di Roma del 18 novembre del 2015 (giudice estensore dott. Gualtiero Gualtieri) nel contesto di un procedimento di sfratto per morosità. Riportiamo di seguito alcuni stralci del commento ben dettagliato dell’ avvocato Roberto Gabriele Merlino, che ben mettono in luce la questione nella causa da lui patrocinata.
“Il caso attiene ad un procedimento di sfratto per morosità, avviato con citazione per convalida. A seguito di opposizione del conduttore il locatore istava per la convalida e non richiedeva, come invece avrebbe dovuto, l’ ordinanza di rilascio; per cui, denegato il provvedimento richiesto, il Tribunale convertiva il rito ed invitava le parti ad avviare il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di 15 giorni. La parte Locatrice (onerata dell’ incombente per l’ ovvio interesse alla prosecuzione del giudizio) inviava a mezzo posta raccomandata l’ istanza di mediazione pochi giorni prima della scadenza del predetto termine di 15 giorni; l’ istanza veniva di conseguenza ricevuta e protocollata dall’ Organismo di Mediazione solo dopo lo spirare di siffatto termine.
Il procedimento di Mediazione comunque si svolgeva in tre incontri, l’ uno la prosecuzione dell’ altro, all’ ultimo dei quali la parte attivante non compariva; così che il procedimento conciliativo si chiudeva con verbale negativo a causa dell’ assenza di parte istante. Il Conduttore quindi eccepiva l’ improcedibilità della domanda, non solo e non tanto per mancata partecipazione del Locatore (parte attivante) all’ ultimo degli incontri di mediazione, quanto e soprattutto per tardivo avvio del procedimento di mediazione.
Come infatti rilevato dal Tribunale di Busto Arsizio con Sentenza del 15.06.2012 (su ‘ DeJure’ ) il Legislatore precisa che nel termine di 15 giorni l’ istanza va depositata (arg. ex art. 4 c. I e 6 c. II D.lvo 2010 n. 28), e non indica espressamente anche la spedizione a mezzo raccomandata da parte di una delle parti quale mezzo di introduzione del procedimento; invece il Legislatore, nell’ ambito della disciplina della media-conciliazione, quando ha ritenuto sufficienti forme più ampie, non ha mancato di indicarlo espressamente (ad esempio, se non viene depositata una domanda congiunta di mediazione ma una domanda ad opera di una sola parte, l’ art. 8 del citato Decreto prevede che, dopo il deposito dell’ istanza di mediazione, va data comunicazione all’ altra parte della domanda di mediazione e della data del primo incontro “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante” -art. 😎.
Il dato è stato ben colto dal Tribunale di Roma nella sentenza del 18 novembre 2015, che ha dichiarato in via preliminare e nel contempo assorbente … la non procedibilità del giudizio, per il mancato tempestivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto dallUfficio con Ordinanza del 16.06.2015, ma introdotto, presso l’ organismo di Mediazione solo il 9/07/2015, ben oltre, quindi il termine di legge di giorni 15, indicato anche dall’ Ufficio. La Sentenza ha quindi affrontato anche il tema della natura, perentoria o ordinataria, del termine fissato per l’ avvio del procedimento di mediazione. Il Tribunale di Roma ha infatti, osservato (richiamando anche precedenti di altri uffici giudiziari) che nel caso in esame la sanzione dell’ improcedibilità della domanda sarebbe comunque comminata sia se si voglia ritenere la natura perentoria del termine, sia se lo si ritenga ordinatorio, posto che non essendo stata tempestivamente presentata nessuna istanza di proroga, le conseguenze non sarebbero diverse. […]. Ne è derivato, secondo il Tribunale di Roma, che […] la mancata tempestiva presentazione va, dunque, equiparata a non presentazione, di conseguenza […] la domanda va dichiarata improcedibile”.
Per gentile concessione dell’ Avv. Roberto Gabriele Merlino, Roma, e-mail: rmerlino@ristuf.it .
Leggi l’ ordinanza qui, nella sezione Giurisprudenza del nostro sito.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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