Continua l’ orientamento di alcuni Tribunali di stabilire molto chiaramente che una mediazione obbligatoria è improcedibile se manca l’ assistenza di un avvocato. In questo caso specifico è il Tribunale di Torino, nella persona del Giudice, dott. Cecilia Marino, con sentenza emessa lo scorso 30 marzo, che chiarisce le conseguenze processuali di una situazione del genere.
La sentenza in oggetto riguardava un contenzioso di tipo bancario (attore versus banca) su invalidità e nullità parziale di conto corrente. Già alla prima udienza viene rilevata la mancata osservanza, da parte dell’ attore contro la banca, dell’ obbligatorio tentativo di mediazione (ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010). Successivamente l’ attore si presentava in sede dell’ Organismo di mediazione senza un avvocato. Di conseguenza, la banca parte avversa eccepiva l’ improcedibilità della mediazione proprio per la mancata assistenza di un avvocato.
Il Tribunale di Torino in questa sentenza, accogliendo l’ eccezione pregiudiziale di procedibilità avanzata dalla banca, dichiara la parte attrice tenuta a rimborsare anche le spese di lite. La motivazione viene ricavata dall’ art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, il quale recita che “Chi intende esercitare in giudizio un’ azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti (…) bancari (…) è tenuto, assistito dall’ avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…). L’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Di conseguenza, si legge ancora nella sentenza, il procedimento di mediazione esperito da parte attrice non può considerarsi validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l’ assistenza di un avvocatoper la validità del procedimento stesso.
Leggi la sentenza integrale nella sezione Giurisprudenza del nostro sito.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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