Anche una compagnia di Assicurazioni, se non partecipa al tentativo di mediazione delegata dal Giudice, può essere sanzionata con versamento in favore dell’ Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. È quanto stabilito dalla sentenza del 7 maggio scorso emanata dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato.
Nel dettaglio, la sentenza riguarda la richiesta, da parte della ricorrente, di ricevere quanto le spettava dalla compagnia di assicurazione in oggetto, a seguito di una stipula di una polizza sulla vita avente come soggetto assicurato il marito della ricorrente e come beneficiari i figli di quest’ ultima. Il premio dovuto, secondo la ricorrente, non era stato versato dalla compagnia di assicurazione al momento del decesso del coniuge, pur essendo stata comunicata immediatamente la data del triste evento ed aver conseguito, da parte del Giudice tutelare, lo svincolo delle somme in favore dei figli minori.
A questo punto la ricorrente invita ritualmente la compagnia assicurativa in mediazione delegata dal Giudice, ma la società non si presenta. Ed è qui che si legge nella sentenza che ”…in uno spirito di leale collaborazione nell’ esecuzione del contratto la compagnia di assicurazioni ben avrebbe potuto partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria cui è stata ritualmente invitata dalla ricorrente, laddove invece, dal verbale dell’ organismo di mediazione forense depositato in atti, risulta che la […] Assicurazioni è rimasta assente”.
Il Giudice, quindi, richiama l’ art. 8, comma 5, Decreto legislativo 04/03/2010 n.28, dove si dice che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’ articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. Ragion per cui la compagnia assicurativa viene non solo condannata al pagamento del premio di assicurazione alla ricorrente, ma anche sanzionata per non aver preso parte all’ incontro di mediazione delegata dal Giudice.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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