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Tribunale di Vasto 30 maggio: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’attivazione della mediazione grava sull’opponente

I rapporti tra mediazione e giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo stanno conoscendo negli ultimi tempi una considerevole attenzione da parte della Giurisprudenza. L’ultima sentenza in proposito, che affronta il tema delle conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione demandata nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, arriva dal Tribunale di Vasto, Giudice dott. Fabrizio Pasquale ed è datata 30 maggio 2016.

Nel caso specifico il giudice istruttore aveva ritenuto opportuno il ricorso a soluzioni amichevoli della lite, disponendo – ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10 – l’esperimento del procedimento di mediazione. Successivamente, però (nel corso dell’udienza) le parti, senza chiarire le motivazioni del gesto, avevano dichiarato di non aver attivato la procedura di mediazione e chiedevano di fissare un’udienza di precisazione delle conclusioni. Nessuna delle parti aveva dunque avviato la mediazione, contravvenendo a quanto stabilito dal Giudice. A questo punto il provvedimento, aderendo alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione e da una parte della giurisprudenza di merito, pone l’onere di attivazione a carico del debitore opponenteed imputa a quest’ultimo la conseguenza della improcedibilità della opposizione e dell’essere definitivo del decreto ingiuntivo opposto.

Secondo lo stesso pensiero del Giudice Pasquale la sentenza si contraddistingue “perché, nello sviluppare argomentazioni già messe in risalto dalla Cassazione, muove dalla ricostruzione della logica sottesa alla scelta legislativa di differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi”.

La sentenza, inoltre, mette bene in evidenza quali sarebbero gli effetti positivi dell’accogliere questa chiave di lettura della norma, soprattutto analizzando due punti di vista: sia in funzione dissuasiva di opposizioni che appaiono come pretestuose, sia in funzione deflattiva di controversie che possono risolversi con un accordo amichevole.

Per leggere la sentenza, clicca qui , nella sezione Giurisprudenza sul nostro sito!

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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