Sanzionare il rifiuto delle parti di proseguire nella mediazione dopo il primo incontro: se l’ orientamento di alcuni Tribunali (come quello di Vasto, ad esempio, con l’ ordinanza del 23 aprile scorso) sposano questa tendenza, altri tendono a rifiutarla. È il caso del Tribunale di Verona, nella sentenza del 24 marzo 2016 (leggila qui , nella nostra sezione giurisprudenza), in cui attraverso il Giudice dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano non si condivide affatto tale orientamento.
In un punto della sentenza si legge infatti: […] “Bisogna riconoscere che la partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione è e resta un fatto sostanzialmente incoercibile e non sanzionabile se non sul piano delle spese legali e nei limiti di cui alla legge, non potendo non riconoscersi alle parti, in qualsiasi momento del procedimento, la facoltà di sottrarvisi, sopportandone sì le conseguenze processuali ma non in chiave di improcedibilità della domanda, di dubbia compatibilità con l’ art. 24 della Costituzione”.
In tal senso non viene neanche condivisa l’ interpretazione dell’ art. 8 del d.lgs. 28/2010 “…di attribuire al mediatore il compito di verificare l’ eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’ effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all’ opportunità di dare inizio alla stessa”, poiché, si dice nella sentenza, tale indirizzo: […] “Non considera che il principale potenziale impedimento all’ effettivo esperimento della procedura è l’ eventuale legittima volontà contraria della parte che, una volta ricevuta l’ informativa sulla funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, conservi l’ intendimento di sottoporre le sue ragioni all’ autorità giudiziaria, e che non può, pertanto essere marginalizzata e ridotta a mero capriccio sino ad essere attinta dalla sanzione della improcedibilità della corrispondente domanda di giustizia”.
Per il Tribunale di Verona, dunque, in questa sentenza il primo incontro informativo non è un momento estraneo alla ricerca dell’ accordo. La mediazione può chiudersi, così, al primo incontro, ritenendo che la partecipazione a quest’ ultimo integri la condizione di procedibilità.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.
Inizia ora il tuo processo di Mediazione con Concilia Lex e scopri come la nostra esperienza, efficienza e servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.
Copyright © 2024 Concilia Lex S.p.A. P.IVA 04854880657 - Powered By Brain Computing S.p.A. - Partner IT Mancusi Office Automation s.r.l. - info@mancusisrl.it