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Tribunale di Verona: la presenza delle parti in mediazione non è obbligatoria

Nessuna norma prescrive la presenza obbligatoria della parte alla procedura, così come nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore. È molto chiaro il Tribunale di Verona in questa sentenza emessa lo scorso 28 settembre. Non ci sono equivoci: per il Giudice estensore, dott. Massimo Vaccari, il fondamento normativo della possibilità di attribuire al difensore una procura a conciliare durante la mediazione, può essere rinvenuto del disposto dell’ art. 83 cpc.

Questa sentenza, in verità, risulta “controcorrente” rispetto all’ orientamento giurisprudenziale prevalente, che tende a sanzionare chi non si presenta personalmente in mediazione ma si affida alla presenza dell’ avvocato. Nel caso specifico la parte istante si era presentata regolarmente, mentre delle due convenute (una Banca ed un’ impresa) la Banca aveva partecipato alla mediazione tramite difensore con l’ intenzione di non proseguire, e l’ azienda aveva disertato l’ incontro.

Ferma restando la condanna del giudice verso chi non si presenta affatto in mediazione (né con né senza avvocato), “il comportamento tenuto dalla Banca integra invece pienamente la partecipazione al procedimento di mediazione”. Si chiarisce in maniera molto evidente come il giudice “non condivide l’ orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che assume ai fini dell’ assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’ art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, cioè che è necessario che partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori […]. In contrario deve però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010, prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura e che […] nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore”.

Il giudice Vaccari nota, inoltre, una discrepanza nell’ applicazione corrente giurisprudenziale. Il legislatore, infatti, ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, la condanna al pagamento del contributo unificato. L’ interpretazione corrente, invece applica una sanzione ancora più severa ad una condotta molto meno grave, che corrisponde alla presenza del solo difensore della parte in mediazione.

Leggi la sentenza integrale qui, all’ interno della nostra area Giurisprudenza .

A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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