Questione controversa è quella della sottoposizione delle controversie di usucapione alla mediazione obbligatoria. Apparentemente la risposta non può che essere positiva, in quanto le controversie in materia di usucapione rientrano pacificamente in quelle in materia di “diritti reali” (vedi art. 5 comma 1bis d.lgs. 28/2010). L’ art. 84 bis del c.d. decreto del fare ha poi inserito nel codice civile una disposizione specifica (al n. 12-bis dell’ articolo 2643, comma 1, del Codice civile), che permette la trascrivibilità dell’ accordo che attesta l’ usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Parte della giurisprudenza di merito, tuttavia, ha sollevato alcuni rilievi critici in ordine allo svolgimento della mediazione nei giudizi di usucapione. In particolare, la Corte d’ Appello Reggio Calabria (sentenza del 12-11-2015) ha rilevato che, all’ acquisto a titolo di usucapione accertato con sentenza, che è – come è noto – un acquisto a titolo originario, non si applica il principio della continuità delle trascrizioni, sancito dall’ art. 2650 c.c., e la trascrizione della relativa sentenza, ai sensi dell’ art. 2651 c.c., ha valore di mera pubblicità notizia. Gli accordi conciliativi in materia di usucapione, invece, rientrano tra gli atti ed i contratti elencati nell’ art. 2643 c.c., per i quali gli effetti della pubblicità sono regolati non dall’ art. 2651 c.c., bensì dalle norme degli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c., che si improntano al principio della continuità delle trascrizioni che sorregge il sistema della pubblicità con riferimento agli acquisti derivativo-traslativi.
Di conseguenza, gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell’ usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che in qualche modo possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi. Precisamente, l’ operatività del meccanismo regolato dall’ art. 2644 c.c. impone che sia rispettato il principio della continuità delle trascrizioni ex art. art. 2650 c.c. e, quindi, che il titolo di ciascun avente causa (ivi compreso colui che assume di aver usucapito) trovi corrispondenza e giustificazione in un titolo trascritto a favore del dante causa.
In assenza di un titolo di proprietà (ovvero di altro diritto reale, a seconda delle ipotesi) trascritto a favore del dante causa le trascrizioni successive e, dunque, anche la trascrizione dell’ accordo accertativo dell’ usucapione, avranno effetto, secondo il disposto del 2° comma dell’ art. 2650 c.c., solo allorquando l’ atto anteriore di acquisto sarà trascritto. Trascritto il titolo di proprietà, le successive trascrizioni o iscrizioni produrranno effetto secondo il loro ordine rispettivo, nel rispetto dei principi di cui all’ art. 2644 c.c.
Sussistono ad ogni modo ulteriori ragioni per ritenere che rientrino in mediazione obbligatoria anche le controversie relative all’ accertamento dell’ acquisto della proprietà o di altro diritto reale per usucapione.
Come rilevato dal Tribunale di Palermo (sezione distaccata di Bagheria, ordinanza del 30 dicembre 2011) il procedimento di mediazione tende a fare trovare un accordo che impedisca il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente tale accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice. L’ accordo in sede di mediazione sulla domanda di usucapione potrebbe infatti essere configurato nelle forme più varie, idonee comunque a fare venire meno la lite (ad esempio trasferimento della proprietà del bene con acquisto a titolo derivativo.
A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia
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