Mediazione

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Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

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La sentenza 148/2025 del Tribunale di Avezzano del l’11 marzo, ribadisce un principio giurisprudenziale di grande importanza, relativo all’improcedibilità della domanda giudiziale qualora la parte presenti un’istanza di mediazione presso una sede di organismo territorialmente incompetente. Tale situazione si è verificata presso il Tribunale di Avezzano, dove il Giudice, nel corso del giudizio, rilavata la necessità di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, concede il termine di 15 per il deposito dell’istanza. L’opponente rileva l’illegittimità della procedura in quanto non aveva l’organismo scelto, una sede effettiva su Avezzano, e risultava inesistente la convenzione tra quell’organismo ed un altro con sede su Avezzano. Il Tribunale pertanto accoglie il ricorso, dichiarando improcedibile la domanda di mediazione in riferimento all’art.4 comma 1 D.Lgs 28/2010, riportandosi ad ulteriori sentenze cfr. Trib. Foggia n. 1831/2021; Trib. Napoli Nord n. 3889/2022. Tra l’altro la competenza territoriale può essere derogata solo con il consenso di entrambe le parti, cosa che non è avvenuta in questa circostanza.
Il TAR in questa sentenza, rigetta il ricorso fatto da un’Associazione che ha impugnato il D.M. 150/2023, lamentando l’incremento dei costi che la parte, al momento dell’avvio della mediazione, deve sostenere. Questi costi, includono oltre alle spese vive documentate anche un’indennità di avvio ed un’indennità minima per lo svolgimento del primo incontro, oltre il quale, in caso di proseguimento della mediazione, è prevista l’integrazione in riferimento al valore della controversia. Lo spirito della riforma è improntato sul rafforzamento dell’istituto e della professionalità del mediatore, e proprio l’eliminazione di quell’incontro filtro, svolto a titolo gratuito, rendono l’incontro di mediazione un momento di confronto reale tra le parti che percepiscono in maniera più responsabile, l’attività che stanno svolgendo. Con questa sentenza è stato completamente disatteso il tentativo di denunciare la gravosità dei costi mediazione che avrebbe ostacolato l’accesso alla mediazione ma, anzi, ne sottolinea l’efficacia nel risultato a cui si sommano i vantaggi che le parti ne traggono dal punto di vista fiscale con l’accesso al credito di imposta per le spese sostenute.
La Dott.ssa Simona Esposito in questa ordinanza in cui rileva la sussistenza degli indici di mediabilità della controversia di cui all’art.5-uqater D.lgs 28/2010, mette in evidenza un ulteriore aspetto di considerevole importanza. Nella premessa infatti, sottolinea che tutti i Tribunali del distretto della Corte di Appello di Napoli, hanno sottoscritto la convenzione “progetto CON – SENSO” la quale mira a favorire il ricorso alla mediazione demandata, ai sensi dell’art. 5 quinquies comma 4 D. lgs 28/2010. Ulteriore spinta per la mediazione ai fini deflattivi del contenzioso.
Interessante ordinanza del Dott. Alessandro Cocchiara – Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione Civile, in cui si rigetta l’istanza di sospensione e si rinvia la causa disponendo che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione. Vengono elencati in maniera dettagliata tutti i vantaggi della mediazione ex art.5, comma 1 e art.5-quater del D. lgs. 28/2010 e le relative conseguenze sul comportamento delle parti in relazione al procedimento.
Dichiarata improcedibile la domanda per incompetenza territoriale. “Affinché possa ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura, prima tra tutte quella che impone alla parte istante di rivolgersi ad un organismo di mediazione che abbia sede nello stesso luogo del giudice territorialmente competente, salvo diverso accordo delle parti.” Il Dott. Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto, emette ancora una volta, una sentenza precisa e dettagliata, motivata per ogni eccezione di parte.
Rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo. La domanda è improcedibile. Così ha disposto il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore in questa sentenza dove si sottolinea, che il “tentare” la mediazione non equivale ad “attivare” il procedimento, in quanto la mera attivazione non realizza la circostanza dalla quale può dipendere il successo di questo strumento deflattivo del contenzioso. “Il contatto tra le parti ed il mediatore, grazie all’interlocuzione diretta, le aiuta a ricostruire il rapporto pregresso e le aiuta a trovare una soluzione, consentendo loro di evitare che si acuisca la conflittualità, definendo amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.” Questo il senso e lo scopo della mediazione secondo il giudice.
Solo in caso di gravi motivi documentati, la parte può delegare altro soggetto a partecipare alla mediazione, anche lo stesso avvocato, purchè munito di poteri sostanziali rilasciati tramite procura notarile.
Il Tribunale di Napoli Nord in questa sentenza ribadisce l’obbligatorietà della comparizione personale delle parti in mediazione. Tuttavia è possibile farsi rappresentare da un soggetto terzo con apposita procura sostanziale e non tramite la comune procura processuale autenticata dall’avvocato medesimo.
La Corte di Cassazione ribadisce che all’avvocato che raggiunge la conciliazione, deve essere riconosciuto sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto.
Si dichiara l’improcedibilità dell’azione proposta per non avere, gli attori, dato corso all’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010 nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza dell’8.7.2022. Ne segue, la pronuncia in rito di improcedibilità della domanda attorea.
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