Mediazione

Scegli il meglio… Scegli Concilia Lex!
Portare avanti la cultura della mediazione è il nostro principale obiettivo e lo facciamo avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Affrontiamo e gestiamo i processi di cambiamento e garantiamo un’elevata qualità dei servizi.

Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

Ultimi documenti pubblicati

Rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo. La domanda è improcedibile. Così ha disposto il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore in questa sentenza dove si sottolinea, che il “tentare” la mediazione non equivale ad “attivare” il procedimento, in quanto la mera attivazione non realizza la circostanza dalla quale può dipendere il successo di questo strumento deflattivo del contenzioso. “Il contatto tra le parti ed il mediatore, grazie all’interlocuzione diretta, le aiuta a ricostruire il rapporto pregresso e le aiuta a trovare una soluzione, consentendo loro di evitare che si acuisca la conflittualità, definendo amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.” Questo il senso e lo scopo della mediazione secondo il giudice.
Solo in caso di gravi motivi documentati, la parte può delegare altro soggetto a partecipare alla mediazione, anche lo stesso avvocato, purchè munito di poteri sostanziali rilasciati tramite procura notarile.
Il Tribunale di Napoli Nord in questa sentenza ribadisce l’obbligatorietà della comparizione personale delle parti in mediazione. Tuttavia è possibile farsi rappresentare da un soggetto terzo con apposita procura sostanziale e non tramite la comune procura processuale autenticata dall’avvocato medesimo.
La Corte di Cassazione ribadisce che all’avvocato che raggiunge la conciliazione, deve essere riconosciuto sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto.
Si dichiara l’improcedibilità dell’azione proposta per non avere, gli attori, dato corso all’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010 nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza dell’8.7.2022. Ne segue, la pronuncia in rito di improcedibilità della domanda attorea.
E’ bene distinguere in primo luogo le domande riconvenzionali collegate all’oggetto della lite da quelle eccentriche rispetto alla stessa. Se si parte dal presupposto che la mediazione nasce al fine di deflazionare il carico delle cause pendenti nei Tribunali, questo fine non sarebbe raggiunto se fosse imposta la mediazione per le domande riconvenzionali. La condizione di procedibilità, per quanto asserito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 07/02/2024, sussiste solo per l’atto introduttivo del giudizio e non per la domanda riconvenzionale.
La determinazione della materia del contendere ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 va compiuta con riferimento alla domanda, ovvero alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa.
Il Giudice, Dott. Riccardo Guida, ha condannato la banca al pagamento del contributo per la mancata partecipazione alla mediazione.
L’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione civile va dichiarata con sentenza.
Sull’estensibilità del procedimento di mediazione a materia quale quella fallimentare sussiste dubbio, per incompatibilità di rito e di regole.
Non accontentarti di meno, quando puoi avere il meglio

a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.

Inizia ora la tua esperienza con Concilia Lex e scopri come la nostra efficienza e il servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.

La procedura Concilia Lex in 6 step

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

Non esitare,
contattaci!

Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.

    ×