Mediazione

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Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

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Il tentativo di mediazione può considerarsi sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità anche quando, per quella materia, la legge prevede la negoziazione assistita. Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 18148/2025, evidenziando come la mediazione offra garanzie maggiori rispetto alla semplice trattativa tra avvocati, poiché prevede l’intervento di un terzo imparziale. La vicenda riguardava una caduta avvenuta all’interno di un complesso condominiale: l’attore, uscendo dalla propria abitazione, era finito in una buca non segnalata formatasi durante lavori di manutenzione stradale, riportando lesioni alla spalla e chiedendo al Condominio il risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, il Condominio aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Il giudice, tuttavia, ha respinto l’eccezione, rilevando che l’attore aveva comunque avviato una procedura di mediazione. Secondo il Tribunale, la mediazione – grazie alla presenza di un mediatore terzo e imparziale – rappresenta uno strumento persino più garantista rispetto alla negoziazione assistita, nella quale il confronto è condotto esclusivamente dai difensori delle parti. Per questo motivo, il suo esperimento è stato ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità e a consentire la prosecuzione del giudizio.
La decisione riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo (n. 1434/2022) relativo a un debito derivante da un contratto di mutuo del 2010, per un importo di oltre 38.000 euro. L’opponente, nella qualità di amministratore di sostegno del debitore, aveva sollevato numerose contestazioni: dalla mancata mediazione obbligatoria, alla nullità del decreto per vizi di notifica, al difetto di legittimazione, fino a questioni sostanziali come l’usurarietà degli interessi e l’illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”. Tuttavia, il Tribunale non ha affrontato il merito di tali doglianze. La decisione si fonda esclusivamente su una questione preliminare di rito: il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte della banca opposta. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dopo le decisioni sulla provvisoria esecuzione (artt. 648 e 649 c.p.c.), l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte che ha richiesto il decreto ingiuntivo (attore in senso sostanziale). Nel caso concreto, con ordinanza del 27 maggio 2025, il giudice aveva espressamente assegnato alla parte opposta il termine per avviare la mediazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Tale termine non è stato rispettato e la procedura non è mai stata instaurata. La sentenza richiama il nuovo art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 (introdotto dalla riforma Cartabia), che disciplina espressamente questa situazione: se, nel giudizio di opposizione, la parte onerata non promuove la mediazione entro il termine assegnato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo. Il Tribunale affronta anche la questione della natura del termine per avviare la mediazione, ritenendolo di fatto perentorio o comunque soggetto a decadenza se non viene chiesta tempestivamente una proroga prima della scadenza. Anche una eventuale attivazione tardiva sarebbe equiparata all’omissione. Di conseguenza: è stata dichiarata improcedibile la domanda proposta in sede monitoria; è stato revocato il decreto ingiuntivo; le spese di lite sono state poste a carico della parte opposta. In sintesi, questa sentenza si distingue dalle precedenti perché qui l’inadempimento non riguarda l’opponente, ma la parte che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo. L’omessa attivazione della mediazione obbligatoria ha determinato la caducazione dell’intero procedimento monitorio, con revoca del decreto e condanna alle spese. Anche in questo caso, il giudice ribadisce con rigore che la mediazione non è un passaggio formale, ma una condizione imprescindibile per poter ottenere una decisione nel merito.
Mediazione demandata non avviata: appello improcedibile Quando il giudice dispone la mediazione demandata, le parti hanno l’obbligo di attivarsi per avviare la procedura. Se nessuno provvede, il processo si ferma e il giudice deve dichiarare l’improcedibilità. Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 310/2026, precisando che il punto centrale della decisione non riguarda il merito della controversia – nel caso specifico una parcella professionale – ma il mancato rispetto dell’ordine del giudice di avviare la mediazione. La Corte aveva assegnato 15 giorni per presentare l’istanza, indicando che l’onere spettava alla parte più diligente (di regola l’appellante) e avvertendo espressamente che, in caso di inerzia, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile. Nonostante ciò, le parti non hanno dato corso alla mediazione, limitandosi a depositare note scritte e a chiedere la decisione nel merito. In assenza del verbale di mediazione, positivo o negativo, la Corte ha applicato la sanzione prevista dalla legge: l’appello è stato dichiarato improcedibile, con conseguente obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato. La decisione conferma che, quando la mediazione è demandata dal giudice, non si tratta di una semplice facoltà, ma di un passaggio necessario per poter ottenere una pronuncia nel merito.
La mediazione obbligatoria deve essere avviata davanti a un organismo territorialmente competente. In caso contrario, la procedura non è valida e la causa non può proseguire. Con la sentenza n. 31/2026, il Tribunale di Terni ha dichiarato improcedibili le domande dell’attore perché la mediazione era stata promossa presso un organismo con sede legale in  Pisa e con indicazione della sede competente Trento, mentre la competenza spettava a Terni. Il giudice ha chiarito che rivolgersi a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità prevista dalla legge, salvo che le parti abbiano concordato espressamente una diversa sede. Né può sanare il vizio il fatto che l’incontro si sia svolto in modalità telematica: la mediazione da remoto è solo una modalità organizzativa e non incide sulle regole che stabiliscono quale organismo sia competente. La decisione ribadisce che il rispetto delle regole sulla competenza territoriale è un passaggio essenziale per poter accedere al giudizio.
A seguito dell’eccezione di parte convenuta per la mancata convocazione alla mediazione, il Giudice del Tribunale di Nola, premesso che, ai sensi del citato art. 8 d.lgs. 28/2010 “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…” e che inoltre, nel caso di specie, nella procura alle liti conferita al difensore di parte convenuta non vi è mandato anche per la procedura stragiudiziale, ed in secondo luogo, verificato che la notifica effettivamente non risulta effettuata nei confronti della parte ex art 8 d.lgs. 28/2010, ma sembrerebbe notificata al procuratore costituito della parte convenuta (al riguardo risulta una mera copia scansionata di una ricevuta di consegna), onera la parte attrice a ripetere la mediazione.
La convinzione di avere ragione, non giustifica la mancata partecipazione alla mediazione, così come la preventiva comunicazione scritta nella quale si adducono le proprie motivazioni, rilevando l’infondatezza della domanda. Nel caso specifico, la compagnia assicuratrice, chiamata in mediazione per l’indennizzo relativo al furto dell’auto, declina l’invito con comunicazione scritta che, secondo il giudice, non può sostituire la presenza fisica o l’eventuale collegamento in telematica. Il proprio dissenso deve essere espresso con chiarezza e consapevolezza in sede di mediazione, dando la possibilità al mediatore di valutare le posizioni e quindi l’eventuale infondatezza. La forma scritta espressione delle proprie convinzioni, non sostituisce il dovere di presenziare personalmente, rendendo questo comportamento sanzionabile per assenza ingiustificata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale. Se il creditore non attiva la procedura nei termini fissati dal giudice, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, anche nel caso in cui il creditore sia rimasto contumace. Lo ha ribadito il Tribunale di Viterbo, sent. n. 741/2025, applicando l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che ha recepito l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 19596/2020). La contumacia del creditore non sposta l’onere sull’opponente: la mediazione è condizione di procedibilità della pretesa sostanziale, e l’inerzia del titolare del credito comporta la definitiva caducazione del titolo monitorio. Nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria (come contratti bancari e fideiussioni), il creditore che non avvia la mediazione perde il decreto ingiuntivo.
Il Giudice del Tribunale di Monza con questa sentenza, non accoglie la richiesta di improcedibilità della domanda di mediazione, essendosi concluso il procedimento entro il termine dei 6 mesi come da disciplina introdotta con il D.Lgs. n.216/2024. La mediazione introdotta per intimazione di sfratto per morosità, si è svolta nel periodo di introduzione della nuova normativa che ha esteso la durata della mediazione da 3 a 6 mesi: il 10 dicembre 2024, il Giudice assegna il termine per la mediazione e fissa l’udienza di rinvio al 15 maggio 2025. Il D.Lgs. n. 216/2024, entra in vigore il 25 gennaio 2025, e nel caso di specie, in questa data il verbale conclusivo non è stato ancora depositato, rendendo quindi applicabile il nuovo termine di scadenza dei 6 mesi. L’eccezione di improcedibilità della domanda viene pertanto respinta dal Giudice.
Il Giudice del Tribunale di Arezzo, ha ritenuta valida la convocazione trasmessa dall’organismo al legale di parte chiamata, trattandosi di mediazione demandata. Il principio secondo cui, la convocazione delle parti debba essere fatta “con ogni mezzo idoneo”, in questo caso ha soddisfatto il requisito, rendendo efficace la convocazione, ritenendo il legale di parte, la persona più idonea da mettere a conoscenza per il procedimento di mediazione. Se si tiene conto inoltre che, la mediazione deve essere uno strumento deflattivo e di aiuto quindi, ad eliminare il sovraccarico dei tribunali, secondo il Giudice, in questo caso specifico, la flessibilità e la velocità di convocazione, legittima la convocazione a mezzo pec al solo legale costituito in giudizio. L’opposizione di parte chiamata in merito all’irregolarità della convocazione, avvenuta a mezzo pec al legale di parte, è stata rigettata dal Giudice, non solo perché tale comunicazione risulta inviata al difensore presso cui è domiciliata la parte, ma anche per il principio del dovere deontologico e professionale dello stesso, di informare il proprio assistito, sottolineando nuovamente che si tratta nel caso di specie di mediazione demandata. A ulteriore supporto della decisione del Giudice, viene richiamata un’ordinanza di Cassazione, secondo cui l’eccezione sull’improcedibilità della domanda deve essere fatta alla prima udienza successiva al termine della mediazione e non un anno dopo come in questo caso.
La domanda di impugnazione di una delibera condominiale è procedibile se la domanda di mediazione e quella giudiziale sono simmetriche. Il Giudice nella sentenza n. 2485/2025, Tribunale di Taranto, richiama, il consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sul principio di simmetria tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. In particolare, l’oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi) dedotti in sede di mediazione devono corrispondere in modo speculare a quelli della futura azione giudiziaria. Tale principio trova giustificazione nella ratio stessa dell’istituto della mediazione, finalizzata alla deflazione del contenzioso e al possibile raggiungimento di una soluzione condivisa attraverso un effettivo contraddittorio già nella fase conciliativa. La parte invitata, infatti, deve essere posta nella condizione di conoscere con chiarezza le questioni destinate a costituire oggetto del successivo giudizio. Una procedura di mediazione genericamente proposta in relazione all’impugnazione di una delibera condominiale, ma priva dell’indicazione dei motivi specifici di censura, si risolve in un mero adempimento formale, idoneoq a svuotare di contenuto la funzione dell’istituto. Tale carenza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e comporta la decadenza dal termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni condominiali. Nonostante l’avvio corretto del procedimento nei termini per l’impugnazione e la relativa conclusione con verbale negativo per assenza del condominio, il Giudice ritiene che la mediazione in questo caso specifico, non contenga tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell’atto introduttivo del giudizio.
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