Mediazione

Scegli il meglio… Scegli Concilia Lex!
Portare avanti la cultura della mediazione è il nostro principale obiettivo e lo facciamo avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Affrontiamo e gestiamo i processi di cambiamento e garantiamo un’elevata qualità dei servizi.

Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

Ultimi documenti pubblicati

La decisione del Tribunale di Torino offre uno spunto interessante sul ruolo della mediazione demandata nel processo civile. Il giudice evidenzia come questo strumento possa essere utilizzato anche in appello, quando la controversia è ormai pienamente definita nei suoi aspetti di fatto e di diritto e le parti sono quindi in grado di valutare con maggiore consapevolezza i rischi e le opportunità del giudizio. L’aspetto più significativo della pronuncia è che la mediazione non viene considerata un semplice passaggio imposto dalla legge, ma uno strumento processuale da utilizzare quando può realmente favorire una soluzione della lite. Proprio perché il confronto avviene dopo che le posizioni delle parti si sono consolidate, il tentativo conciliativo può risultare più concreto e consapevole rispetto a quello svolto nelle fasi iniziali del giudizio. La sentenza ribadisce inoltre che la mediazione demandata ha una funzione autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria: il giudice può disporla in tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche se un precedente tentativo di conciliazione non ha avuto successo. Ciò conferma che la valutazione sulla mediabilità della controversia dipende dalle caratteristiche del caso concreto e dal momento processuale in cui essa viene effettuata. Pur non trattandosi di una pronuncia destinata a innovare il sistema, la decisione valorizza una concezione della mediazione come strumento di gestione efficiente del processo, capace di offrire alle parti un’ulteriore occasione di dialogo quando il quadro della controversia è ormai sufficientemente chiaro. In questa prospettiva, la mediazione demandata si conferma non come un adempimento formale, ma come una concreta opportunità per evitare il protrarsi del contenzioso e favorire una soluzione condivisa della lite.
Questa decisione è particolarmente interessante perché ribadisce un principio fondamentale: la mediazione obbligatoria non può essere considerata un semplice adempimento formale. Per il Tribunale, infatti, non basta depositare la domanda di mediazione, ma è necessario che la parte sia messa concretamente nelle condizioni di partecipare al primo incontro. La sentenza adotta una posizione rigorosa, affermando che la convocazione inviata esclusivamente all’avvocato non è sufficiente se la procura alle liti non estende espressamente i suoi effetti anche alla fase di mediazione. In mancanza di una regolare convocazione della parte, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo viene revocato senza che il giudice esamini il merito della controversia. Si tratta, tuttavia, di un orientamento che va letto con cautela, poiché la stessa decisione riconosce l’esistenza di interpretazioni giurisprudenziali non uniformi. Resta comunque un importante richiamo pratico: nella gestione della mediazione è essenziale prestare la massima attenzione alle modalità di convocazione delle parti, perché un errore apparentemente formale può avere conseguenze molto rilevanti.
La pronuncia del Tribunale di Belluno affronta una questione preliminare di particolare interesse in materia di mediazione obbligatoria nell’ambito di un’impugnazione di delibera condominiale ex art. 1137 c.c. Il condominio eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione fosse stata avviata presso un organismo con sede a Roma, anziché nel circondario del Tribunale competente. Il giudice ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28/2010, la competenza territoriale dell’organismo di mediazione segue i criteri del codice di procedura civile. Tuttavia, tale competenza è espressamente derogabile su accordo delle parti. L’aspetto più significativo della decisione è che tale accordo può risultare anche implicitamente dal comportamento delle parti: la partecipazione alla mediazione, l’accettazione del regolamento dell’organismo e la mancata contestazione della competenza territoriale durante la procedura integrano una deroga consensuale, impedendo di sollevare solo successivamente l’eccezione di improcedibilità. La sentenza valorizza così i principi di buona fede e autoresponsabilità processuale, evitando un approccio eccessivamente formalistico. A rafforzare tale conclusione contribuisce anche la presenza di un protocollo d’intesa tra l’organismo adito e un organismo con sede a Belluno. Il Tribunale afferma inoltre che, ai fini dell’art. 1137 c.c., il deposito della domanda di mediazione entro il termine di trenta giorni è sufficiente a rendere tempestiva l’impugnazione della delibera. Il principio che emerge è chiaro: la competenza territoriale dell’organismo di mediazione costituisce la regola, ma può essere derogata anche per fatti concludenti. Chi partecipa alla procedura senza eccepire l’incompetenza non può successivamente invocarla per contestare la procedibilità della domanda. La decisione offre quindi un utile criterio applicativo, soprattutto nel contenzioso condominiale, confermando che il comportamento tenuto in mediazione può assumere rilievo decisivo nel successivo giudizio.
Il condominio chiama in causa l’impresa esecutrice dei lavori, che a sua volta chiama un’ulteriore società poi contumace. L’impresa chiamata eccepisce l’improcedibilità per mancato tentativo di negoziazione assistita. Chi può eccepire l’improcedibilità Il Tribunale di Nola chiarisce: l’eccezione per mancata negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3 D.L. 132/2014, spetta solo al convenuto originario. Il terzo chiamato non è legittimato. Estendere la legittimazione ai terzi creerebbe sequenze di ADR sfasate e dilatorie, in frizione con l’art. 24 Cost. e con la ragionevole durata del processo. L’onere di attivazione grava su chi introduce la causa, non su chi vi è trascinato dal convenuto. Mediazione e negoziazione: equivalenza funzionale Elemento centrale: l’attore aveva già esperito un tentativo di mediazione contro il condominio, chiuso senza esito per mancata adesione. Pur non trattandosi di materia di mediazione obbligatoria (infiltrazioni d’acqua, non “condominio” in senso tecnico ex art. 5 D.Lgs. 28/2010), il Tribunale riconosce alla mediazione la stessa ratio della negoziazione assistita: promuovere la soluzione stragiudiziale con un percorso, se possibile, persino più strutturato. Risultato pratico: la mediazione può valere come condizione di procedibilità in luogo della negoziazione assistita anche quando non è imposta dalla legge. Orientamento confermato da pronunce recenti (Trib. Palermo n. 4747/2025; Trib. Agrigento n. 15/2025; Trib. Gorizia n. 35/2024; Trib. Prato n. 343/2024; Corte d’Appello di Roma n. 7272/2023).
La sentenza del Tribunale di Treviso affronta principalmente una controversia in materia di locazione, ma contiene un interessante chiarimento sul trattamento delle spese di mediazione obbligatoria. Il giudice afferma che i costi sostenuti per l’esperimento della mediazione, comprese le competenze del difensore per l’attività svolta in quella sede, devono essere considerati assimilabili alle spese processuali e seguono quindi il criterio della soccombenza. Secondo il Tribunale, la mediazione obbligatoria costituisce un passaggio funzionalmente collegato al processo e rappresenta un costo necessario per l’accesso alla tutela giurisdizionale. Per questa ragione, quando la causa si conclude con una decisione di merito, le relative spese possono essere liquidate dal giudice e poste a carico della parte soccombente. Pur non trattandosi di una pronuncia innovativa sul sistema ADR, la decisione assume rilievo pratico perché conferma che la mediazione non resta estranea alla regolazione finale delle spese di lite. Il principio affermato offre agli operatori un utile riferimento per richiedere il rimborso sia degli esborsi sostenuti per la procedura sia del compenso professionale maturato durante la fase mediativa.
La pronuncia della Corte d’Appello di Napoli merita attenzione perché affronta il tema degli effetti di una non corretta gestione della mediazione obbligatoria nel giudizio di primo grado. La Corte afferma che, quando il relativo vizio sia stato tempestivamente eccepito, il giudice d’appello non deve né ignorarlo né disporre una regressione del processo in assenza dei presupposti di legge. La soluzione corretta consiste, invece, nel dichiarare la nullità della sentenza, assegnare alle parti un termine per esperire la mediazione e proseguire poi il giudizio. La decisione valorizza la funzione della mediazione come condizione di procedibilità effettiva e non come mero adempimento formale. In questa prospettiva, l’errore del giudice di primo grado non può tradursi nella perdita definitiva del momento mediativo, che deve essere recuperato anche in sede di appello quando ciò sia ancora possibile. Di rilievo è anche il richiamo alla necessità che il rappresentante della parte sia munito di adeguati poteri sostanziali, a conferma dell’orientamento secondo cui la partecipazione alla mediazione richiede una reale capacità di disporre dei diritti oggetto della controversia. La sentenza offre quindi un approccio equilibrato, che tutela la funzione dell’istituto senza sacrificare l’esigenza di una decisione di merito.
La sentenza del Tribunale di Taranto non riguarda principalmente la mediazione, ma il diritto del condominio di accedere ai balconi di proprietà esclusiva per eseguire lavori di manutenzione sulle parti comuni dell’edificio. Tuttavia, la decisione contiene un passaggio molto interessante sulla mediazione. Nel corso del giudizio, il proprietario dei balconi aveva eccepito l’improcedibilità della domanda perché il condominio non aveva prima avviato la mediazione obbligatoria. Il giudice ha quindi disposto l’esperimento della procedura. Il condominio ha avviato la mediazione, ma il convenuto, cioè proprio chi ne aveva richiesto l’attivazione, non vi ha partecipato. Per il Tribunale si tratta di un comportamento contraddittorio e dilatorio: non si può invocare la mediazione come ostacolo processuale e poi disertarla quando viene effettivamente avviata. La sentenza sottolinea che la mediazione deve essere considerata un reale strumento di confronto e non un semplice mezzo per rallentare il processo. Per questo motivo il giudice ha valutato negativamente la condotta della parte assente ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e ha applicato la sanzione prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, condannandola al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Il messaggio è chiaro: chi chiede il rispetto della mediazione obbligatoria deve poi parteciparvi con coerenza. In caso contrario, il suo comportamento può avere conseguenze sia sul piano probatorio sia su quello economico. La pronuncia offre quindi un principio pratico importante: la mediazione non può essere utilizzata in modo strumentale, ma deve essere affrontata seriamente da tutte le parti coinvolte.
La pronuncia della Cassazione merita particolare attenzione perché affronta un tema che continua a generare numerose contestazioni nella pratica della mediazione obbligatoria: la validità della partecipazione tramite rappresentante quando la parte non compare personalmente. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato, secondo cui la presenza personale della parte costituisce la regola generale, ma non rappresenta un requisito assoluto e inderogabile. La parte, infatti, può farsi sostituire da un rappresentante munito di apposita procura sostanziale, anche coincidente con il proprio difensore. Ciò che conta non è la mera presenza fisica del soggetto interessato, ma la possibilità che chi partecipa alla procedura sia effettivamente in grado di discutere la controversia, valutare proposte conciliative e assumere decisioni nell’interesse del rappresentato. Particolarmente importante è la distinzione operata dalla Cassazione tra procura alle liti e procura sostanziale. La prima consente all’avvocato di rappresentare la parte nel processo, mentre la seconda gli attribuisce poteri negoziali che gli permettono di partecipare in modo effettivo alla mediazione. La sentenza conferma quindi che la sola procura alle liti non è sufficiente a soddisfare le finalità dell’istituto, poiché la mediazione richiede un interlocutore dotato di reali poteri decisionali. Di grande interesse pratico è anche il chiarimento relativo alla forma della procura. La Corte afferma che, una volta accertata l’esistenza di una procura sostanziale idonea a conferire i necessari poteri di trattazione e transazione, non è richiesta alcuna autentica notarile. È sufficiente una procura scritta e sottoscritta dal rappresentato. Tale conclusione appare condivisibile perché evita che la validità della mediazione possa essere messa in discussione per ragioni meramente formali non previste dalla legge. La decisione sembra quindi perseguire un corretto equilibrio tra due esigenze contrapposte. Da un lato, impedire che la mediazione si riduca a un adempimento burocratico svolto da soggetti privi di effettivi poteri; dall’altro, evitare che l’istituto venga appesantito da formalità ulteriori che rischierebbero di comprometterne l’efficacia e la funzione deflattiva del contenzioso. Sotto questo profilo, la pronuncia offre indicazioni utili sia agli avvocati sia ai giudici. Ai primi ricorda l’importanza di predisporre procure sostanziali chiare e specifiche quando il cliente non intenda partecipare personalmente agli incontri di mediazione. Ai secondi suggerisce di concentrare il controllo sulla concreta esistenza dei poteri rappresentativi, piuttosto che sulla presenza di formalismi non espressamente richiesti dall’ordinamento. In definitiva, l’ordinanza n. 10978/2026 rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di definizione dei requisiti di partecipazione alla mediazione obbligatoria. Il principio affermato appare equilibrato e coerente con la finalità dell’istituto: garantire una partecipazione effettiva e responsabile delle parti senza trasformare la mediazione in un terreno di eccezioni processuali fondate su formalità prive di reale incidenza sulla possibilità di raggiungere un accordo.
La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione nelle impugnazioni di delibere condominiali. Secondo il Tribunale, la mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell’atto di citazione. L’istanza deve già indicare con sufficiente chiarezza quali aspetti della delibera vengono contestati e per quali ragioni, così da consentire alla controparte di comprendere l’effettivo oggetto della controversia. Nel caso esaminato, le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione. Alcune contestazioni sviluppate nell’atto di citazione – come quelle relative alla documentazione contabile, alla conformità del rendiconto ai requisiti dell’art. 1130-bis c.c., al compenso dell’amministratore e all’impugnazione del bilancio preventivo – non risultavano adeguatamente indicate nella fase di mediazione. Secondo il Tribunale, ciò ha impedito alla controparte di conoscere con esattezza il contenuto delle future domande giudiziali e di affrontarle compiutamente nel tentativo conciliativo. Per questo motivo il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità. Il problema non è stato “quando” la mediazione è stata avviata, ma “come” è stata formulata. La decisione valorizza la funzione sostanziale della mediazione, che non deve essere considerata un mero adempimento formale, ma un reale momento di confronto tra le parti. Ne deriva un’importante indicazione operativa: la domanda di mediazione deve essere redatta con attenzione e contenere già i principali fatti e motivi di contestazione che saranno eventualmente portati davanti al giudice. E’ opportuno che l’istanza introduttiva contenga una descrizione il più possibile completa e dettagliata delle censure che si intendono successivamente proporre in giudizio. Diversamente, si corre il rischio che l’intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il giudice esamini il merito delle questioni sollevate.
La sentenza del Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai consolidato: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che agisce in senso sostanziale. Nel caso esaminato, il creditore opposto non aveva promosso la mediazione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo. L’aspetto più significativo della decisione è la conferma della serietà della mediazione come condizione di procedibilità. Il suo mancato esperimento non costituisce una semplice irregolarità formale, ma produce conseguenze dirette sulla sorte del titolo monitorio. La pronuncia offre inoltre un’indicazione pratica molto chiara: il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può limitarsi a difenderne la validità in giudizio, ma deve attivare la mediazione quando la legge lo richiede. In caso contrario, rischia di perdere il beneficio del provvedimento ottenuto. La decisione conferma così che la mediazione obbligatoria non è un passaggio meramente formale o dilatorio, ma un istituto capace di incidere concretamente sul processo e sull’esito della domanda giudiziale.
Non accontentarti di meno, quando puoi avere il meglio

a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.

Inizia ora la tua esperienza con Concilia Lex e scopri come la nostra efficienza e il servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.

La procedura Concilia Lex in 6 step

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

Non esitare,
contattaci!

Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.