Mediazione

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Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

Ultimi documenti pubblicati

La convinzione di avere ragione, non giustifica la mancata partecipazione alla mediazione, così come la preventiva comunicazione scritta nella quale si adducono le proprie motivazioni, rilevando l’infondatezza della domanda. Nel caso specifico, la compagnia assicuratrice, chiamata in mediazione per l’indennizzo relativo al furto dell’auto, declina l’invito con comunicazione scritta che, secondo il giudice, non può sostituire la presenza fisica o l’eventuale collegamento in telematica. Il proprio dissenso deve essere espresso con chiarezza e consapevolezza in sede di mediazione, dando la possibilità al mediatore di valutare le posizioni e quindi l’eventuale infondatezza. La forma scritta espressione delle proprie convinzioni, non sostituisce il dovere di presenziare personalmente, rendendo questo comportamento sanzionabile per assenza ingiustificata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale. Se il creditore non attiva la procedura nei termini fissati dal giudice, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, anche nel caso in cui il creditore sia rimasto contumace. Lo ha ribadito il Tribunale di Viterbo, sent. n. 741/2025, applicando l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che ha recepito l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 19596/2020). La contumacia del creditore non sposta l’onere sull’opponente: la mediazione è condizione di procedibilità della pretesa sostanziale, e l’inerzia del titolare del credito comporta la definitiva caducazione del titolo monitorio. Nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria (come contratti bancari e fideiussioni), il creditore che non avvia la mediazione perde il decreto ingiuntivo.
Il Giudice del Tribunale di Monza con questa sentenza, non accoglie la richiesta di improcedibilità della domanda di mediazione, essendosi concluso il procedimento entro il termine dei 6 mesi come da disciplina introdotta con il D.Lgs. n.216/2024. La mediazione introdotta per intimazione di sfratto per morosità, si è svolta nel periodo di introduzione della nuova normativa che ha esteso la durata della mediazione da 3 a 6 mesi: il 10 dicembre 2024, il Giudice assegna il termine per la mediazione e fissa l’udienza di rinvio al 15 maggio 2025. Il D.Lgs. n. 216/2024, entra in vigore il 25 gennaio 2025, e nel caso di specie, in questa data il verbale conclusivo non è stato ancora depositato, rendendo quindi applicabile il nuovo termine di scadenza dei 6 mesi. L’eccezione di improcedibilità della domanda viene pertanto respinta dal Giudice.
Il Giudice del Tribunale di Arezzo, ha ritenuta valida la convocazione trasmessa dall’organismo al legale di parte chiamata, trattandosi di mediazione demandata. Il principio secondo cui, la convocazione delle parti debba essere fatta “con ogni mezzo idoneo”, in questo caso ha soddisfatto il requisito, rendendo efficace la convocazione, ritenendo il legale di parte, la persona più idonea da mettere a conoscenza per il procedimento di mediazione. Se si tiene conto inoltre che, la mediazione deve essere uno strumento deflattivo e di aiuto quindi, ad eliminare il sovraccarico dei tribunali, secondo il Giudice, in questo caso specifico, la flessibilità e la velocità di convocazione, legittima la convocazione a mezzo pec al solo legale costituito in giudizio. L’opposizione di parte chiamata in merito all’irregolarità della convocazione, avvenuta a mezzo pec al legale di parte, è stata rigettata dal Giudice, non solo perché tale comunicazione risulta inviata al difensore presso cui è domiciliata la parte, ma anche per il principio del dovere deontologico e professionale dello stesso, di informare il proprio assistito, sottolineando nuovamente che si tratta nel caso di specie di mediazione demandata. A ulteriore supporto della decisione del Giudice, viene richiamata un’ordinanza di Cassazione, secondo cui l’eccezione sull’improcedibilità della domanda deve essere fatta alla prima udienza successiva al termine della mediazione e non un anno dopo come in questo caso.
La domanda di impugnazione di una delibera condominiale è procedibile se la domanda di mediazione e quella giudiziale sono simmetriche. Il Giudice nella sentenza n. 2485/2025, Tribunale di Taranto, richiama, il consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sul principio di simmetria tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. In particolare, l’oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi) dedotti in sede di mediazione devono corrispondere in modo speculare a quelli della futura azione giudiziaria. Tale principio trova giustificazione nella ratio stessa dell’istituto della mediazione, finalizzata alla deflazione del contenzioso e al possibile raggiungimento di una soluzione condivisa attraverso un effettivo contraddittorio già nella fase conciliativa. La parte invitata, infatti, deve essere posta nella condizione di conoscere con chiarezza le questioni destinate a costituire oggetto del successivo giudizio. Una procedura di mediazione genericamente proposta in relazione all’impugnazione di una delibera condominiale, ma priva dell’indicazione dei motivi specifici di censura, si risolve in un mero adempimento formale, idoneoq a svuotare di contenuto la funzione dell’istituto. Tale carenza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e comporta la decadenza dal termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni condominiali. Nonostante l’avvio corretto del procedimento nei termini per l’impugnazione e la relativa conclusione con verbale negativo per assenza del condominio, il Giudice ritiene che la mediazione in questo caso specifico, non contenga tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell’atto introduttivo del giudizio.
Se la mediazione viene attivata solo nei confronti di alcune parti, oppure viene svolta prima dell’integrazione del contraddittorio, non soddisfa la condizione di procedibilità. La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda e deve essere svolta con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in difetto, la domanda è improcedibile, salvo che il giudice assegni un nuovo termine per l’esperimento della mediazione correttamente integrata. Sotto questo profilo, la giurisprudenza — in particolare quella di legittimità — ha chiarito che la mediazione esperita senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non realizza validamente la condizione di procedibilità. Non si tratta di una mera irregolarità o di un vizio sanabile ex post, ma di una mediazione che, per come è stata impostata, risulta ontologicamente inidonea allo scopo assegnatole dalla legge. La condizione di procedibilità, infatti, non può dirsi avverata quando l’esperimento del procedimento di mediazione è solo apparente o parziale, ossia quando esso non consente un reale confronto tra tutti i soggetti destinati a subire gli effetti della decisione giudiziale. In definitiva, il rapporto tra mediazione demandata e litisconsorzio necessario evidenzia come la mediazione non possa essere considerata un adempimento meramente formale, ma debba essere calata nella concreta struttura della controversia. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari rende la mediazione inidonea a realizzare la condizione di procedibilità e legittima la declaratoria di improcedibilità della domanda.
La sentenza in oggetto fa riferimento al corretto calcolo del valore delle indennità, di un’istanza di mediazione promossa per chiedere l’annullamento di una delibera condominiale. La procedura di mediazione era stata depositata da un solo condomino per impugnare una delibera assembleare con indicati molteplici punti all’ordine del giorno. L’opposizione del Condominio al decreto ingiuntivo, presentato dal Condominio, è fondata sull’erronea attribuzione del “valore indeterminabile” rilevando che fosse preciso e determinato il valore della controversia. L’istanza aveva per oggetto l’impugnativa di delibera assembleare relativa a diversi vizi, molti dei quali di difficile valutazione economica. Tanto è stato confermato dal Giudice di Pace di Catania, che rigetta l’opposizione del Condominio confermando il decreto ingiuntivo per la somma dell’indennità non corrisposta calcolata in base al valore indeterminabile della controversia.
La riforma Cartabia ed il successivo correttivo 216/2024, hanno chiarito e disciplinato la modalità di delega in mediazione, sebbene sia preferibile la presenza personale delle parti. Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e la delega deve conferire allo stesso i poteri per transigere, accogliere proposte ed eventuali proroghe, ad esclusione dell’ipotesi di atti soggetti a trascrizione, per i quali è necessaria la firma autenticata da pubblico ufficiale. La recente sentenza della Corte di Cassazione 14676/2025 evidenzia e ribadisce, in linea con i principi della Riforma Cartabia, che le parti possono farsi sostituire da altro soggetto con procura sostanziale e speciale, che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia. Non basta la procura processuale, è necessario riconoscere a questo soggetto, il potere di disporre dei diritti sostanziali al fine di garantire una partecipazione proficua all’incontro di mediazione. Il delegato può coincidere con l’avvocato, e non è necessario fare riferimenti specifici alla singola procedura tantomeno deve essere conferita per singolo caso, ciò che conta è che il delegato sia fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Il Tribunale di Modena in questa sentenza rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda di mediazione e precisa che il verbale ha piena validità perché la parte è presente personalmente, anche se da remoto, e seppur non munita di firma di digitale, riconosce all’avvocato che l’assiste, i poteri di sottoscrizione del verbale. Una procura sostanziale conferita all’avvocato è sufficiente a legittimare la sottoscrizione con firma digitale, permettendogli di rappresentare la parte con ogni potere necessario per la procedura di mediazione. Elementi fondamentali sono la presenza della parte personalmente, seppur collegato da remoto, e la sottoscrizione del verbale da parte del mediatore che, in qualità di gestore della procedura, certifica la regolarità dello svolgimento dell’incontro di mediazione.
La sentenza n.1216/2025 del Tribunale di Sassari, conferma e sottolinea la legittimazione dell’amministratore di condominio a poter attivare il procedimento di mediazione senza alcuna delega assembleare. In questa circostanza specifica di sfratto per finita locazione, un condominio agisce nei confronti di una società per ottenere la convalida di sfratto. In udienza il giudice invita le parti a procedere con la mediazione e nel merito, pur accogliendo le richieste della parte ricorrente, rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla società resistente. Viene confermata la legittimità dell’amministratore di condominio a partecipare alla mediazione, in riferimento all’art. 5 ter del decreto legislativo 28/2010. Il giudice sancisce in tal senso il diritto dell’amministratore condominiale ad attivare, ad aderire e a partecipare agli incontri di mediazione in virtù anche del ruolo che riveste la figura professionale preposta a gestire e a tutelare gli interessi del condominio. Non è necessaria alcuna delibera o procura assembleare fermo restando la necessità di una ratifica dell’assemblea condominiale, per gli eventuali accordi a cui si giunga a conclusione del procedimento.
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