Mediazione

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Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

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Con l’ordinanza n. 9608/2026 la Cassazione interviene in modo chiarificatore sul tema della mediazione quale condizione di procedibilità. La Corte afferma che tale condizione è soddisfatta quando il procedimento sia stato effettivamente esperito con la comparizione della parte onerata dell’attivazione, anche in assenza della controparte. La mancata partecipazione del chiamato, infatti, non incide sulla procedibilità, ma rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio. Parallelamente, viene rafforzato il requisito della partecipazione sostanziale: la presenza del solo difensore, anche se munito di procura, non è sufficiente, in quanto parte e avvocato restano soggetti ontologicamente distinti. Ne emerge una decisione che mira a bilanciare effettività dell’istituto e diritto di azione, pur aprendo nuovi interrogativi applicativi. La mediazione non è uno strumento di blocco del processo La questione affrontata dalla Corte è tanto lineare sul piano teorico quanto problematica nella prassi: l’assenza del chiamato alla mediazione determina l’improcedibilità della domanda? La risposta è negativa. Se la procedura è stata correttamente attivata e la parte onerata compare al primo incontro — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta. L’inerzia della controparte non può tradursi in un ostacolo all’accesso alla giurisdizione. Non basta avviare: serve un tentativo reale Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare. La controparte non può decidere sulla procedibilità Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza è l’esclusione di qualsiasi potere “ostruzionistico” in capo al chiamato. Ammettere che la sua mancata comparizione determini improcedibilità significherebbe attribuirgli, di fatto, un potere di veto sull’azione giudiziale. La Cassazione respinge questa impostazione, impedendo che la mediazione venga piegata a finalità dilatorie o paralizzanti. La partecipazione deve essere sostanziale Se da un lato la Corte evita derive formalistiche, dall’altro ribadisce con decisione che la mediazione non può ridursi a un adempimento simbolico. La partecipazione deve essere reale: la parte deve intervenire personalmente oppure tramite un rappresentante dotato di effettivi poteri decisionali. Non sono sufficienti presenze meramente formali o deleghe prive di contenuto sostanziale. Avvocato e parte: una distinzione non superabile Il passaggio più innovativo riguarda il ruolo del difensore. Richiamando la disciplina del d.lgs. 28/2010, la Cassazione sottolinea che le parti devono partecipare “con l’assistenza degli avvocati”, formula che implica una distinzione strutturale tra assistito e difensore. Tale distinzione non può essere superata nemmeno attraverso il conferimento di una procura: l’avvocato non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente. Ne consegue che la sua presenza esclusiva non soddisfa la condizione di procedibilità. Coerenza sistematica e criticità pratiche La soluzione adottata appare coerente sul piano normativo e funzionale: la mediazione è concepita come luogo di confronto diretto tra titolari dei diritti. Tuttavia, essa incide profondamente su una prassi consolidata, che riteneva sufficiente la presenza del difensore munito di procura sostanziale. Il rischio è quello di riaprire contenziosi su profili formali proprio mentre si cerca di valorizzare la sostanza dell’istituto. Un equilibrio non semplice La decisione tenta di evitare due opposte distorsioni: da un lato, la mediazione come mera formalità; dall’altro, la mediazione come strumento di blocco del processo. Il punto di equilibrio individuato è chiaro: la mediazione deve essere effettiva, ma non può essere sabotata dall’inerzia di una delle parti. Ricadute operative Sul piano pratico, la pronuncia impone maggiore attenzione. È opportuno che la parte partecipi direttamente o tramite un delegato distinto dal difensore, munito di poteri sostanziali ben definiti. Diventano centrali la corretta redazione della procura, la verbalizzazione dell’incontro e la qualificazione del soggetto presente. L’assenza della controparte, invece, perde ogni efficacia “strategica”, restando rilevante solo sotto il profilo sanzionatorio e probatorio. Conclusione L’ordinanza n. 9608/2026 segna un punto fermo: la mediazione non è un rito vuoto né un meccanismo di interdizione dell’azione giudiziaria, ma un passaggio che deve essere realmente esperito. Al tempo stesso, chiarisce che la partecipazione richiesta è quella della parte, non soltanto del suo difensore. Chiosa finale Il messaggio della Corte è netto: la procedibilità si gioca nella concretezza del primo incontro. Chi presidia seriamente la mediazione tutela la propria domanda; chi resta assente non paralizza il processo, ma ne sopporta le conseguenze. E, soprattutto, la mediazione esce definitivamente da una dimensione puramente “forense” per tornare ad essere un confronto tra parti reali.
Nel procedimento di mediazione, la regola generale è che le parti partecipino personalmente. Tuttavia, in alcuni casi è possibile farsi sostituire dal proprio avvocato, ma solo se a quest’ultimo viene conferita una procura speciale “sostanziale”. Questo tipo di procura deve attribuire espressamente al difensore il potere di decidere sui diritti in discussione, e non va confusa con la semplice procura alle liti, che non è sufficiente. Se la parte non si presenta e non ha conferito questa procura adeguata, la sua assenza non può essere giustificata con una semplice comunicazione, ad esempio via PEC. Inoltre, eventuali impedimenti, come problemi di salute o età avanzata, devono essere provati in modo rigoroso. In mancanza di queste prove, la parte rischia una sanzione economica a favore dello Stato, perché l’ordinamento pretende che il tentativo di conciliazione sia comunque effettivo. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2181/2025. Per quanto riguarda il caso concreto, si trattava anche di una vicenda di successione legata a un pignoramento immobiliare. Una creditrice aveva pignorato un immobile ritenendo che la debitrice fosse comproprietaria in quanto erede. Tuttavia, il giudice ha chiesto di verificare se i chiamati all’eredità (la moglie e i figli del defunto) avessero effettivamente accettato l’eredità. a sentenza si sofferma anche sulla mediazione obbligatoria, sottolineando che la legge è molto severa con chi non partecipa senza giustificato motivo. In questo caso, i convenuti non si sono presentati all’incontro di mediazione e il giudice ha applicato una sanzione automatica: il pagamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica indipendentemente da come si conclude la causa. Un punto importante riguarda il ruolo dell’avvocato: può sostituire la parte, ma solo se è munito della procura speciale sostanziale. Nel caso specifico, il difensore si era limitato a inviare una PEC per giustificare l’assenza della cliente per motivi di salute, senza però fornire prove e senza nemmeno presentarsi all’incontro. In conclusione, se la parte non compare e non è rappresentata da un difensore con i poteri adeguati, scatta la sanzione. Anche problemi di salute, se non dimostrati e se non accompagnati da una valida delega al difensore, non bastano a evitare la responsabilità economica verso lo Stato.
Quando si impugna una delibera condominiale, la mediazione obbligatoria non è solo un passaggio formale: deve esserci una corrispondenza precisa tra ciò che si contesta in mediazione e ciò che si porta poi davanti al giudice. In altre parole, i motivi di impugnazione devono essere indicati in modo chiaro già nella domanda di mediazione. Se in giudizio vengono introdotte nuove contestazioni che non erano state sollevate prima in mediazione, queste non possono essere esaminate: la domanda diventa improcedibile. È quanto ha chiarito il Tribunale di Gela con la sentenza n. 54/2026. Nel caso concreto, un condomino aveva impugnato una delibera sollevando numerose irregolarità, ma nella fase di mediazione si era limitato a indicazioni generiche, senza specificare i singoli vizi. Il giudice ha quindi ritenuto che mancasse la necessaria “simmetria” tra mediazione e causa, dichiarando improcedibili molte delle contestazioni. Un aspetto importante riguarda i tempi: i vizi di annullabilità devono essere contestati entro 30 giorni e, se non vengono indicati correttamente in mediazione, questo termine non si sospende. Diverso è il caso dei vizi di nullità, che possono essere rilevati in qualsiasi momento anche dal giudice. In sintesi, non basta avviare la mediazione: bisogna farlo in modo preciso e completo. Ciò che non viene contestato chiaramente in quella fase, di fatto, non potrà essere fatto valere dopo in giudizio.
Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la presenza personale delle parti non rappresenta una formalità, bensì un requisito essenziale. La delega al difensore è ammessa solo in presenza di impedimenti concreti e adeguatamente documentati; in mancanza di tali ragioni, essa non è sufficiente a ritenere validamente svolto il tentativo di conciliazione. Su questo punto si è espresso il Tribunale di Salerno (sent. n. 664/2026), chiarendo che la partecipazione meramente delegata, se non giustificata, equivale a una mancata comparizione. Ne consegue che la mediazione si considera come non effettuata e la domanda giudiziale diventa improcedibile, impedendo al giudice di entrare nel merito della controversia. Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale, materia per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Nonostante l’invito del giudice, l’attore non si è presentato personalmente davanti al mediatore, limitandosi a conferire una procura speciale al proprio legale. Tuttavia, nel verbale non risultava alcun motivo idoneo a giustificare tale assenza. Il giudice ha quindi ritenuto insufficiente la sola presenza del difensore e ha dichiarato la domanda improcedibile. La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, già affermato dalla Corte di Cassazione e rafforzato dalla riforma Cartabia, secondo cui la mediazione è uno strumento volto alla composizione concreta del conflitto, non solo alla trattazione di questioni giuridiche. Proprio per questo, è richiesta la partecipazione diretta dei soggetti coinvolti, unici titolari del potere di disporre dei propri diritti in sede conciliativa. La delega resta possibile, ma solo a precise condizioni: deve sussistere un impedimento reale alla partecipazione e il rappresentante deve essere munito di una procura che gli consenta di negoziare e concludere un accordo. In assenza di tali presupposti, la delega non produce effetti e la procedura si considera non validamente svolta. Le conseguenze sono rilevanti: oltre all’improcedibilità della domanda, la parte assente senza giustificato motivo può essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato e il suo comportamento può essere valutato dal giudice in senso sfavorevole ai fini probatori. In definitiva, la mediazione richiede una partecipazione attiva e consapevole: non è un passaggio burocratico da delegare per mera comodità, ma un momento centrale del percorso di risoluzione della controversia.
La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non comporta automaticamente una sanzione. È questo il principio ribadito dal Tribunale di Treviso (sent. n. 186/2026), che offre un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010. La norma, infatti, non prevede un meccanismo sanzionatorio rigido: spetta al giudice valutare caso per caso se la mancata comparizione sia effettivamente meritevole di sanzione. L’obiettivo della disposizione è chiaro: incentivare la partecipazione delle parti e favorire la conciliazione, non punire automaticamente qualsiasi assenza. Il caso: sfratto e mediazione “disertata” La vicenda riguarda uno sfratto per morosità di 4.400 euro. Il conduttore si oppone, sollevando diverse contestazioni (vizi di notifica, inagibilità parziale dell’immobile, richieste per migliorie). Il giudice, però, respinge le eccezioni, dispone il rilascio dell’immobile e avvia la mediazione obbligatoria. Ed è proprio qui che emerge il punto centrale: il conduttore non si presenta al primo incontro e non fornisce alcuna giustificazione. Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale conferma la legittimità dello sfratto, dichiara risolto il contratto per grave inadempimento e, inoltre, sanziona il comportamento della parte assente in mediazione. Il provvedimento è interessante perché chiarisce come funziona, in concreto, il sistema sanzionatorio dell’art. 12-bis. In caso di assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione, il giudice può: condannare la parte al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato; utilizzare quella condotta come argomento di prova nel processo; eventualmente (ed è qui il punto chiave) condannare la parte a una somma ulteriore a favore della controparte. Quest’ultima misura non è automatica: dipende dalla valutazione discrezionale del giudice. Il ruolo decisivo del giudice: il Tribunale sottolinea che la sanzione aggiuntiva prevista dal terzo comma dell’art. 12-bis non è obbligatoria. Il giudice deve verificare se l’assenza sia davvero ingiustificata e se abbia inciso negativamente sulla possibilità di conciliazione. Nel caso specifico, la sanzione è stata ritenuta pienamente giustificata per tre motivi: il conduttore ha perso integralmente la causa; non ha fornito alcuna valida ragione per l’assenza; la mediazione era stata attivata proprio a seguito della sua opposizione.
Per evitare la decadenza dal termine di impugnazione delle delibere condominiali stabilito dall’articolo 1137 del codice civile, non è sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione. Il termine dei trenta giorni viene interrotto esclusivamente nel momento in cui la comunicazione della domanda giunge a conoscenza del Condominio, equiparando tale atto alla notifica di una citazione giudiziale. Lo ha chiarito il Tribunale di Imperia nella sentenza n. 36/2026. Impugnazione delibera condominiale, mediazione e decadenza dal termine 1137 c.c. Un condomino impugna una delibera assembleare. Secondo l’art. 1137 c.c. il condomino dissenziente, astenuto o assente ha 30 giorni per contestare la validità della delibera. Vero è che trattandosi di materia condominiale, la legge impone il passaggio preventivo attraverso la mediazione obbligatoria. Nel caso di specie il condomino ha depositato l’istanza di mediazione presso l’organismo competente entro il termine dei 30 giorni dalla delibera in quanto dissenziente, ma la notifica di questa istanza è giunta al Condominio dopo il termine di decadenza. Il Condominio, pertanto, in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione. Il Tribunale, in prima istanza, accoglie l’eccezione di decadenza, dichiarando l’impugnazione tardiva. La Corte d’Appello conferma questa impostazione, ribadendo che, per interrompere il termine di decadenza, non basta “attivarsi” presso l’organismo di mediazione, ma occorre che la controparte ne sia informata. Il condomino però ritiene che il semplice deposito della domanda sia sufficiente a impedire la decadenza, analogamente a quanto avviene con il deposito di un ricorso giudiziale. Decadenza termine art. 1137 c.c.: per impedirla la mediazione va comunicata alla controparte La questione centrale affrontata nella sentenza, relativa all’intreccio tra il termine di decadenza e la mediazione obbligatoria riguarda l’interpretazione del D.Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l’art. 1137 c.c. L’autorità giudiziaria ricorda prima di tutto che la decadenza è un istituto volto a conferire certezza ai rapporti giuridici. Nel condominio, l’esigenza di stabilità delle delibere è fondamentale per la gestione dei beni comuni. Se per impedire la decadenza dal termine di impugnazione di una decisione assembleare fosse sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione, il Condominio resterebbe nell’incertezza sulla validità della delibera per un tempo dipendente dai tempi tecnici della segreteria dell’organismo di mediazione. Per questo, per la giurisprudenza, il mero deposito della domanda di mediazione non salva il condomino dalla decadenza. È necessario che costui comunichi l’istanza di mediazione al Condominio convenuto. Questa tesi, del resto, è supportata da tre pilastri normativi e logici: l’istanza di mediazione produce sulla decadenza gli stessi effetti della domanda giudiziale e nel processo civile ordinario, l’effetto interruttivo si produce con la notificazione della citazione (atto recettizio); la comunicazione della domanda può essere effettuata sia dall’organismo di mediazione che dalla parte stessa e il condomino che vuole tutelarsi ha l’onere di assicurarsi che la controparte riceva l’atto entro il trentesimo giorno; mentre per la prescrizione possono operare criteri più elastici, la decadenza richiede il compimento dell’atto specifico previsto dalla legge entro il termine perentorio e l’atto previsto non è solo “chiedere” la mediazione, ma “portare a conoscenza”.
Il tribunale di Belluno evidenzia un principio importante in materia di mediazione obbligatoria: la competenza territoriale dell’organismo, pur prevista dalla legge, non è rigida ma derogabile. La sentenza chiarisce che questa deroga può avvenire anche in modo tacito, cioè attraverso il comportamento delle parti. Se queste partecipano alla mediazione, accettano il regolamento e non contestano subito la sede scelta, si considera che abbiano implicitamente accettato anche un eventuale “errore” territoriale. Nel caso concreto, la mediazione si era svolta a Roma invece che a Belluno. Il condominio ha cercato di far dichiarare la causa improcedibile per questo motivo, ma il giudice ha respinto l’eccezione perché le parti avevano partecipato senza obiezioni, sanando così il vizio. La decisione sottolinea anche un aspetto pratico: la mediazione serve a favorire la risoluzione delle controversie e non deve essere ostacolata da formalismi eccessivi, soprattutto quando le parti hanno comunque partecipato in modo attivo. La competenza territoriale nella mediazione può essere superata e, se non viene contestata subito, si considera accettata, rendendo valida l’intera procedura.
Con la sentenza 1400/2026 il Tribunale di Roma chiarisce che la mediazione obbligatoria vale solo per le cause civili e commerciali, mentre non si applica alle controversie di lavoro, nemmeno quando queste nascono da un decreto ingiuntivo. Questo perché il processo del lavoro segue regole proprie, più snelle, che non prevedono la mediazione come passaggio necessario. Nel caso concreto, una società si oppone a un decreto ingiuntivo sostenendo, tra le altre cose, che la causa dovesse essere bloccata per mancata mediazione. Il giudice però respinge questa tesi, definendola infondata, e conferma che nelle cause di lavoro la mediazione non è una condizione di procedibilità. Inoltre, il tribunale respinge anche le altre difese della società: riconosce valido il credito del lavoratore (basato su documenti come buste paga), afferma che anche in caso di cessione d’azienda il datore resta responsabile insieme al nuovo soggetto, e considera corretti i conteggi del credito. In sintesi, il messaggio principale è che le cause di lavoro restano escluse dall’obbligo di mediazione, e quindi il lavoratore può agire direttamente in giudizio senza dover prima tentare questo passaggio.
Nella mediazione obbligatoria la parte può delegare il proprio avvocato con una procura non autenticata, purché gli conferisca espressamente il potere di transigere e conciliare la controversia. Lo ha chiarito il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 44/2026, in linea con la Riforma Cartabia. Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo di € 4.179,10 contro una condomina per spese relative a lavori ai pluviali. La condomina fa opposizione sostenendo di non dover pagare i debiti precedenti al suo acquisto (2022). Il Giudice di Pace revoca in parte il decreto e riduce l’importo a € 359,13. Il Condominio propone appello, affermando che il credito deriva da una delibera del 2023, successiva all’acquisto e mai impugnata. La condomina solleva anche un’eccezione di improcedibilità: secondo lei la mediazione non sarebbe valida perché all’incontro non era presente l’amministratore, ma solo l’avvocato. Il Tribunale respinge l’eccezione. La legge consente che, in mediazione, la parte sia rappresentata da un delegato, purché munito di poteri sostanziali (non solo della procura alle liti, ma anche del potere di negoziare e concludere l’accordo). L’amministratrice aveva rilasciato una procura speciale sostanziale prima dell’incontro e il documento attribuiva espressamente al legale il potere di conciliare; non era necessaria l’autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale. Di conseguenza, la partecipazione del Condominio alla mediazione è stata ritenuta valida e il decreto ingiuntivo è stato confermato.
Il tentativo di mediazione può considerarsi sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità anche quando, per quella materia, la legge prevede la negoziazione assistita. Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 18148/2025, evidenziando come la mediazione offra garanzie maggiori rispetto alla semplice trattativa tra avvocati, poiché prevede l’intervento di un terzo imparziale. La vicenda riguardava una caduta avvenuta all’interno di un complesso condominiale: l’attore, uscendo dalla propria abitazione, era finito in una buca non segnalata formatasi durante lavori di manutenzione stradale, riportando lesioni alla spalla e chiedendo al Condominio il risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, il Condominio aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Il giudice, tuttavia, ha respinto l’eccezione, rilevando che l’attore aveva comunque avviato una procedura di mediazione. Secondo il Tribunale, la mediazione – grazie alla presenza di un mediatore terzo e imparziale – rappresenta uno strumento persino più garantista rispetto alla negoziazione assistita, nella quale il confronto è condotto esclusivamente dai difensori delle parti. Per questo motivo, il suo esperimento è stato ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità e a consentire la prosecuzione del giudizio.
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