Mediazione

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Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

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La sentenza del Tribunale di Taranto non riguarda principalmente la mediazione, ma il diritto del condominio di accedere ai balconi di proprietà esclusiva per eseguire lavori di manutenzione sulle parti comuni dell’edificio. Tuttavia, la decisione contiene un passaggio molto interessante sulla mediazione. Nel corso del giudizio, il proprietario dei balconi aveva eccepito l’improcedibilità della domanda perché il condominio non aveva prima avviato la mediazione obbligatoria. Il giudice ha quindi disposto l’esperimento della procedura. Il condominio ha avviato la mediazione, ma il convenuto, cioè proprio chi ne aveva richiesto l’attivazione, non vi ha partecipato. Per il Tribunale si tratta di un comportamento contraddittorio e dilatorio: non si può invocare la mediazione come ostacolo processuale e poi disertarla quando viene effettivamente avviata. La sentenza sottolinea che la mediazione deve essere considerata un reale strumento di confronto e non un semplice mezzo per rallentare il processo. Per questo motivo il giudice ha valutato negativamente la condotta della parte assente ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e ha applicato la sanzione prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, condannandola al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Il messaggio è chiaro: chi chiede il rispetto della mediazione obbligatoria deve poi parteciparvi con coerenza. In caso contrario, il suo comportamento può avere conseguenze sia sul piano probatorio sia su quello economico. La pronuncia offre quindi un principio pratico importante: la mediazione non può essere utilizzata in modo strumentale, ma deve essere affrontata seriamente da tutte le parti coinvolte.
La pronuncia della Cassazione merita particolare attenzione perché affronta un tema che continua a generare numerose contestazioni nella pratica della mediazione obbligatoria: la validità della partecipazione tramite rappresentante quando la parte non compare personalmente. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato, secondo cui la presenza personale della parte costituisce la regola generale, ma non rappresenta un requisito assoluto e inderogabile. La parte, infatti, può farsi sostituire da un rappresentante munito di apposita procura sostanziale, anche coincidente con il proprio difensore. Ciò che conta non è la mera presenza fisica del soggetto interessato, ma la possibilità che chi partecipa alla procedura sia effettivamente in grado di discutere la controversia, valutare proposte conciliative e assumere decisioni nell’interesse del rappresentato. Particolarmente importante è la distinzione operata dalla Cassazione tra procura alle liti e procura sostanziale. La prima consente all’avvocato di rappresentare la parte nel processo, mentre la seconda gli attribuisce poteri negoziali che gli permettono di partecipare in modo effettivo alla mediazione. La sentenza conferma quindi che la sola procura alle liti non è sufficiente a soddisfare le finalità dell’istituto, poiché la mediazione richiede un interlocutore dotato di reali poteri decisionali. Di grande interesse pratico è anche il chiarimento relativo alla forma della procura. La Corte afferma che, una volta accertata l’esistenza di una procura sostanziale idonea a conferire i necessari poteri di trattazione e transazione, non è richiesta alcuna autentica notarile. È sufficiente una procura scritta e sottoscritta dal rappresentato. Tale conclusione appare condivisibile perché evita che la validità della mediazione possa essere messa in discussione per ragioni meramente formali non previste dalla legge. La decisione sembra quindi perseguire un corretto equilibrio tra due esigenze contrapposte. Da un lato, impedire che la mediazione si riduca a un adempimento burocratico svolto da soggetti privi di effettivi poteri; dall’altro, evitare che l’istituto venga appesantito da formalità ulteriori che rischierebbero di comprometterne l’efficacia e la funzione deflattiva del contenzioso. Sotto questo profilo, la pronuncia offre indicazioni utili sia agli avvocati sia ai giudici. Ai primi ricorda l’importanza di predisporre procure sostanziali chiare e specifiche quando il cliente non intenda partecipare personalmente agli incontri di mediazione. Ai secondi suggerisce di concentrare il controllo sulla concreta esistenza dei poteri rappresentativi, piuttosto che sulla presenza di formalismi non espressamente richiesti dall’ordinamento. In definitiva, l’ordinanza n. 10978/2026 rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di definizione dei requisiti di partecipazione alla mediazione obbligatoria. Il principio affermato appare equilibrato e coerente con la finalità dell’istituto: garantire una partecipazione effettiva e responsabile delle parti senza trasformare la mediazione in un terreno di eccezioni processuali fondate su formalità prive di reale incidenza sulla possibilità di raggiungere un accordo.
La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione nelle impugnazioni di delibere condominiali. Secondo il Tribunale, la mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell’atto di citazione. L’istanza deve già indicare con sufficiente chiarezza quali aspetti della delibera vengono contestati e per quali ragioni, così da consentire alla controparte di comprendere l’effettivo oggetto della controversia. Nel caso esaminato, le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione. Alcune contestazioni sviluppate nell’atto di citazione – come quelle relative alla documentazione contabile, alla conformità del rendiconto ai requisiti dell’art. 1130-bis c.c., al compenso dell’amministratore e all’impugnazione del bilancio preventivo – non risultavano adeguatamente indicate nella fase di mediazione. Secondo il Tribunale, ciò ha impedito alla controparte di conoscere con esattezza il contenuto delle future domande giudiziali e di affrontarle compiutamente nel tentativo conciliativo. Per questo motivo il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità. Il problema non è stato “quando” la mediazione è stata avviata, ma “come” è stata formulata. La decisione valorizza la funzione sostanziale della mediazione, che non deve essere considerata un mero adempimento formale, ma un reale momento di confronto tra le parti. Ne deriva un’importante indicazione operativa: la domanda di mediazione deve essere redatta con attenzione e contenere già i principali fatti e motivi di contestazione che saranno eventualmente portati davanti al giudice. E’ opportuno che l’istanza introduttiva contenga una descrizione il più possibile completa e dettagliata delle censure che si intendono successivamente proporre in giudizio. Diversamente, si corre il rischio che l’intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il giudice esamini il merito delle questioni sollevate.
La sentenza del Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai consolidato: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che agisce in senso sostanziale. Nel caso esaminato, il creditore opposto non aveva promosso la mediazione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo. L’aspetto più significativo della decisione è la conferma della serietà della mediazione come condizione di procedibilità. Il suo mancato esperimento non costituisce una semplice irregolarità formale, ma produce conseguenze dirette sulla sorte del titolo monitorio. La pronuncia offre inoltre un’indicazione pratica molto chiara: il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può limitarsi a difenderne la validità in giudizio, ma deve attivare la mediazione quando la legge lo richiede. In caso contrario, rischia di perdere il beneficio del provvedimento ottenuto. La decisione conferma così che la mediazione obbligatoria non è un passaggio meramente formale o dilatorio, ma un istituto capace di incidere concretamente sul processo e sull’esito della domanda giudiziale.
La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice? La risposta è netta: no. Nel caso esaminato, le parti avevano già esperito una mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il giudice, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010. La parte onerata non la attivava, ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Tribunale ha chiarito che la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dalla specifica valutazione del giudice e non può considerarsi assolta per effetto di una mediazione svolta in un diverso momento processuale. La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita: interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il giudice ritiene che vi siano concrete possibilità di confronto. La decisione valorizza un principio fondamentale: la mediabilità della lite può cambiare nel corso del processo. L’evoluzione delle difese, l’emersione di nuovi elementi e le prime valutazioni giudiziali possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso. La pronuncia ricorda inoltre che, una volta disposta dal giudice, la mediazione demandata non è facoltativa. Le parti non possono unilateralmente valutarne l’inutilità richiamando un precedente verbale negativo. Se il giudice ne dispone l’esperimento, la procedura deve essere attivata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere grava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo. La sentenza si segnala perché tutela la funzione effettiva della mediazione demandata, riconoscendone l’autonomia e la natura dinamica. Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita.
La sentenza del Tribunale di Viterbo dell’11 marzo 2026 affronta un tema molto concreto nella mediazione obbligatoria: cosa accade quando la procedura si è effettivamente svolta, ma il verbale negativo viene depositato solo successivamente alla prima udienza utile. Il Tribunale adotta una lettura sostanziale e favorevole alla funzione autentica della mediazione. Ciò che conta, infatti, è che le parti abbiano realmente partecipato al tentativo mediativo prima della prosecuzione del giudizio, non il rispetto meramente formale dei tempi di deposito del verbale quando nessuno contesta che la mediazione si sia svolta. La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Dopo l’ordine del giudice, la mediazione veniva regolarmente esperita con esito negativo; tuttavia, una parte eccepiva l’improcedibilità della domanda per il deposito tardivo del verbale nel fascicolo telematico. Il Tribunale rigetta l’eccezione distinguendo chiaramente tra l’effettivo svolgimento della mediazione e la prova documentale dello stesso. Se il tentativo conciliativo si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta. Il ritardo nel deposito riguarda soltanto la dimostrazione formale dell’adempimento, non l’adempimento in sé. La decisione rifiuta quindi una lettura burocratica dell’istituto e valorizza la ratio della mediazione obbligatoria: creare uno spazio reale di confronto tra le parti. Una volta raggiunto questo scopo, un mero ritardo documentale non può travolgere il giudizio. La sentenza è significativa anche perché richiama l’art. 24 Cost., evidenziando come un eccesso di formalismo rischierebbe di comprimere il diritto di difesa e di trasformare la procedibilità in un ostacolo processuale fine a sé stesso. Per chi si occupa di ADR, il messaggio è chiaro: la mediazione obbligatoria deve essere presa sul serio, ma non ridotta a un formalismo cartolare. Conta la sostanza del confronto mediativo, non il semplice sincronismo degli adempimenti documentali.
Questa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore assume particolare rilievo perché valorizza con chiarezza la forza della conciliazione giudiziale nel diritto del lavoro. Il principio affermato è netto: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere rimesso in discussione come una semplice intesa privatistica, soprattutto quando abbia già prodotto effetti concreti, come il riconoscimento di un determinato inquadramento professionale. Il caso riguardava un lavoratore del settore igiene ambientale al quale, tramite verbale di conciliazione del 2018, era stato riconosciuto il quarto livello contrattuale. Nonostante ciò, la società aveva continuato a corrispondergli il trattamento economico del terzo livello, tentando successivamente di contestare la validità dell’accordo conciliativo. Il Tribunale ha respinto tale impostazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la conciliazione giudiziale, proprio perché formata con l’intervento del giudice, gode di una stabilità rafforzata e non è liberamente impugnabile. L’intervento del terzo imparziale attribuisce infatti all’accordo una particolare affidabilità, distinguendolo dalla semplice transazione privata. La pronuncia evidenzia così un aspetto centrale anche in ottica ADR: non tutti gli strumenti conciliativi hanno la stessa forza. La conciliazione giudiziale non chiude soltanto una lite, ma stabilizza il rapporto giuridico successivo, producendo effetti sostanziali e processuali difficilmente aggredibili. Interessante anche il profilo operativo affrontato dal Tribunale. Una volta riconosciuto il quarto livello e accertata la continuità delle mansioni svolte, non spettava al lavoratore dimostrare nuovamente il proprio diritto all’inquadramento superiore. Era invece il datore di lavoro a dover provare eventuali mutamenti delle mansioni idonei a giustificare il ritorno al livello inferiore. La decisione ribadisce quindi un principio importante: gli accordi conciliativi non servono solo a definire il processo, ma anche a garantire certezza e stabilità ai rapporti futuri. Ammettere contestazioni generiche o ripensamenti tardivi significherebbe svuotare di efficacia l’intero istituto. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive. Ma il valore più significativo della sentenza sta nel messaggio di fondo: la conciliazione giudiziale è uno strumento serio, stabile e affidabile, che merita piena valorizzazione anche nel più ampio contesto degli strumenti ADR e della composizione assistita delle controversie.
La sentenza del Tribunale di Salerno merita attenzione perché attribuisce pieno valore alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., chiarendo che, una volta accettata dalle parti, essa produce un effetto definitivo sulla controversia e non può essere rimessa in discussione per successive valutazioni di convenienza. La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune nei confronti del concessionario di un’edicola funeraria cimiteriale. Nel corso del giudizio, il giudice formula una proposta conciliativa che viene accettata da entrambe le parti: il Comune si impegna a corrispondere € 5.000,00 a definizione della lite, oltre alle spese concordate. L’accordo viene confermato anche dall’Avvocatura comunale mediante il deposito della relativa determina di liquidazione. Successivamente, però, il Comune cambia difensori e tenta di riaprire la controversia richiamando una sentenza favorevole resa in un diverso giudizio. Il Tribunale respinge questo tentativo e afferma un principio molto chiaro: l’accettazione della proposta conciliativa perfeziona un accordo che chiude la lite e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo. La decisione valorizza così la funzione concreta della conciliazione giudiziale, escludendo che possa essere trattata come un semplice passaggio interlocutorio o come una scelta reversibile. Una volta raggiunto l’accordo, il giudice deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, senza tornare sul merito della controversia. La pronuncia è importante anche sul piano sistematico, perché rafforza la credibilità degli strumenti conciliativi: se fosse possibile ritirare liberamente l’adesione a una proposta conciliativa sulla base di successive valutazioni strategiche, la funzione stessa dell’art. 185-bis c.p.c. verrebbe svuotata. Nel caso concreto, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dà atto dell’obbligo del Comune di eseguire quanto concordato. Il messaggio della sentenza è semplice ma molto netto: quando le parti accettano una proposta conciliativa del giudice, la lite è definita. E non può essere riaperta perché una delle parti, successivamente, ritiene che continuare il giudizio sarebbe stato più conveniente.
La sentenza del Tribunale di Roma è interessante soprattutto per il principio che afferma in tema di procedibilità: quando le parti hanno già svolto una mediazione effettiva, non è ragionevole imporre anche la negoziazione assistita come ulteriore passaggio obbligatorio prima del giudizio. Nel caso concreto, una società aveva agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Tuttavia, tra le parti si era già svolta una procedura di mediazione, conclusasi senza accordo. Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza la funzione sostanziale degli strumenti ADR: ciò che conta non è il nome del procedimento utilizzato, ma il fatto che le parti abbiano realmente tentato una soluzione conciliativa prima del processo. La pronuncia sottolinea inoltre la particolare rilevanza della mediazione, evidenziando come la presenza di un terzo imparziale renda questo strumento più strutturato e coerente con la finalità deflattiva del sistema rispetto alla negoziazione assistita. La decisione si segnala quindi per un approccio non formalistico alla procedibilità: la mediazione già svolta viene considerata sufficiente a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, evitando che gli ADR si trasformino in una sequenza di adempimenti puramente burocratici. Il messaggio della sentenza è chiaro: se le parti hanno già esperito un serio tentativo di mediazione, non si può impedire l’accesso al giudice per il mancato svolgimento di un ulteriore passaggio formale.
Il Giudice di Pace di Gragnano, con la sentenza n. 457/2026, ha affrontato un tema importante: cosa succede se una parte rifiuta la proposta conciliativa del giudice senza spiegarne i motivi. Nel caso concreto, una compagnia assicurativa ha rifiutato la proposta senza dire nulla. Alla fine del processo, il giudice ha dato ragione all’attore e ha condannato la compagnia non solo al risarcimento e alle spese, ma anche a pagare una somma aggiuntiva come sanzione. Il punto centrale è questo: la proposta del giudice non è obbligatoria, quindi le parti sono libere di accettarla o meno. Però non può essere ignorata. Se si decide di rifiutarla, bisogna farlo in modo serio, spiegando le ragioni (ad esempio su responsabilità, importo o prove). Un rifiuto senza motivazione viene considerato un comportamento non collaborativo, che ostacola la soluzione rapida della causa. Proprio per questo può portare a conseguenze economiche negative. La decisione si inserisce in una visione più moderna del processo civile, dove si cerca di favorire accordi e soluzioni rapide senza arrivare sempre alla sentenza finale. In sintesi: non si è obbligati ad accettare la proposta del giudice, ma rifiutarla senza spiegazioni può essere penalizzante.
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