Mediazione

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Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

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La sentenza del Tribunale di Salerno merita attenzione perché attribuisce pieno valore alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., chiarendo che, una volta accettata dalle parti, essa produce un effetto definitivo sulla controversia e non può essere rimessa in discussione per successive valutazioni di convenienza. La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune nei confronti del concessionario di un’edicola funeraria cimiteriale. Nel corso del giudizio, il giudice formula una proposta conciliativa che viene accettata da entrambe le parti: il Comune si impegna a corrispondere € 5.000,00 a definizione della lite, oltre alle spese concordate. L’accordo viene confermato anche dall’Avvocatura comunale mediante il deposito della relativa determina di liquidazione. Successivamente, però, il Comune cambia difensori e tenta di riaprire la controversia richiamando una sentenza favorevole resa in un diverso giudizio. Il Tribunale respinge questo tentativo e afferma un principio molto chiaro: l’accettazione della proposta conciliativa perfeziona un accordo che chiude la lite e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo. La decisione valorizza così la funzione concreta della conciliazione giudiziale, escludendo che possa essere trattata come un semplice passaggio interlocutorio o come una scelta reversibile. Una volta raggiunto l’accordo, il giudice deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, senza tornare sul merito della controversia. La pronuncia è importante anche sul piano sistematico, perché rafforza la credibilità degli strumenti conciliativi: se fosse possibile ritirare liberamente l’adesione a una proposta conciliativa sulla base di successive valutazioni strategiche, la funzione stessa dell’art. 185-bis c.p.c. verrebbe svuotata. Nel caso concreto, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dà atto dell’obbligo del Comune di eseguire quanto concordato. Il messaggio della sentenza è semplice ma molto netto: quando le parti accettano una proposta conciliativa del giudice, la lite è definita. E non può essere riaperta perché una delle parti, successivamente, ritiene che continuare il giudizio sarebbe stato più conveniente.
La sentenza del Tribunale di Roma è interessante soprattutto per il principio che afferma in tema di procedibilità: quando le parti hanno già svolto una mediazione effettiva, non è ragionevole imporre anche la negoziazione assistita come ulteriore passaggio obbligatorio prima del giudizio. Nel caso concreto, una società aveva agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Tuttavia, tra le parti si era già svolta una procedura di mediazione, conclusasi senza accordo. Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza la funzione sostanziale degli strumenti ADR: ciò che conta non è il nome del procedimento utilizzato, ma il fatto che le parti abbiano realmente tentato una soluzione conciliativa prima del processo. La pronuncia sottolinea inoltre la particolare rilevanza della mediazione, evidenziando come la presenza di un terzo imparziale renda questo strumento più strutturato e coerente con la finalità deflattiva del sistema rispetto alla negoziazione assistita. La decisione si segnala quindi per un approccio non formalistico alla procedibilità: la mediazione già svolta viene considerata sufficiente a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, evitando che gli ADR si trasformino in una sequenza di adempimenti puramente burocratici. Il messaggio della sentenza è chiaro: se le parti hanno già esperito un serio tentativo di mediazione, non si può impedire l’accesso al giudice per il mancato svolgimento di un ulteriore passaggio formale.
Il Giudice di Pace di Gragnano, con la sentenza n. 457/2026, ha affrontato un tema importante: cosa succede se una parte rifiuta la proposta conciliativa del giudice senza spiegarne i motivi. Nel caso concreto, una compagnia assicurativa ha rifiutato la proposta senza dire nulla. Alla fine del processo, il giudice ha dato ragione all’attore e ha condannato la compagnia non solo al risarcimento e alle spese, ma anche a pagare una somma aggiuntiva come sanzione. Il punto centrale è questo: la proposta del giudice non è obbligatoria, quindi le parti sono libere di accettarla o meno. Però non può essere ignorata. Se si decide di rifiutarla, bisogna farlo in modo serio, spiegando le ragioni (ad esempio su responsabilità, importo o prove). Un rifiuto senza motivazione viene considerato un comportamento non collaborativo, che ostacola la soluzione rapida della causa. Proprio per questo può portare a conseguenze economiche negative. La decisione si inserisce in una visione più moderna del processo civile, dove si cerca di favorire accordi e soluzioni rapide senza arrivare sempre alla sentenza finale. In sintesi: non si è obbligati ad accettare la proposta del giudice, ma rifiutarla senza spiegazioni può essere penalizzante.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, ha esaminato un problema pratico: è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo? La risposta riguarda soprattutto il momento storico. A novembre 2022 la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma non era ancora in vigore. Quindi il giudice non si esprime contro la mediazione online in generale, ma applica le regole valide in quel preciso periodo. La causa riguardava la divisione di un’eredità tra più eredi. Prima di andare in tribunale, la legge impone di tentare la mediazione. Durante questo tentativo: • alcune parti hanno partecipato online, • altre si sono opposte alla modalità a distanza e hanno chiesto di rinviare. Nonostante l’opposizione, l’incontro si è svolto comunque ed è finito senza accordo. Il problema non era se la mediazione fosse obbligatoria (lo è), ma se fosse stata fatta correttamente. Secondo il Tribunale, a novembre 2022 si applicava ancora la normativa emergenziale COVID, che permetteva la mediazione online solo se tutte le parti erano d’accordo. Qui invece mancava il consenso di alcuni partecipanti. Il giudice ha stabilito che: • la mediazione svolta così è irregolare, • una mediazione irregolare equivale a non averla fatta, • quindi la causa non può andare avanti. Risultato: la domanda viene dichiarata improcedibile (cioè il giudice non entra nemmeno nel merito). Le spese legali sono state compensate (ognuno paga le proprie), vista la complessità della situazione. Non è stata cancellata la trascrizione della domanda, perché non c’è stata una decisione sul merito. Questa sentenza non è contro la mediazione online. Dice semplicemente che, in quel momento (novembre 2022), serviva il consenso di tutti per farla da remoto. Senza quel consenso, la procedura non è valida. Oggi le regole sono cambiate e la mediazione telematica è disciplinata in modo più chiaro.
Con l’ordinanza n. 9608/2026 la Cassazione interviene in modo chiarificatore sul tema della mediazione quale condizione di procedibilità. La Corte afferma che tale condizione è soddisfatta quando il procedimento sia stato effettivamente esperito con la comparizione della parte onerata dell’attivazione, anche in assenza della controparte. La mancata partecipazione del chiamato, infatti, non incide sulla procedibilità, ma rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio. Parallelamente, viene rafforzato il requisito della partecipazione sostanziale: la presenza del solo difensore, anche se munito di procura, non è sufficiente, in quanto parte e avvocato restano soggetti ontologicamente distinti. Ne emerge una decisione che mira a bilanciare effettività dell’istituto e diritto di azione, pur aprendo nuovi interrogativi applicativi. La mediazione non è uno strumento di blocco del processo La questione affrontata dalla Corte è tanto lineare sul piano teorico quanto problematica nella prassi: l’assenza del chiamato alla mediazione determina l’improcedibilità della domanda? La risposta è negativa. Se la procedura è stata correttamente attivata e la parte onerata compare al primo incontro — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta. L’inerzia della controparte non può tradursi in un ostacolo all’accesso alla giurisdizione. Non basta avviare: serve un tentativo reale Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare. La controparte non può decidere sulla procedibilità Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza è l’esclusione di qualsiasi potere “ostruzionistico” in capo al chiamato. Ammettere che la sua mancata comparizione determini improcedibilità significherebbe attribuirgli, di fatto, un potere di veto sull’azione giudiziale. La Cassazione respinge questa impostazione, impedendo che la mediazione venga piegata a finalità dilatorie o paralizzanti. La partecipazione deve essere sostanziale Se da un lato la Corte evita derive formalistiche, dall’altro ribadisce con decisione che la mediazione non può ridursi a un adempimento simbolico. La partecipazione deve essere reale: la parte deve intervenire personalmente oppure tramite un rappresentante dotato di effettivi poteri decisionali. Non sono sufficienti presenze meramente formali o deleghe prive di contenuto sostanziale. Avvocato e parte: una distinzione non superabile Il passaggio più innovativo riguarda il ruolo del difensore. Richiamando la disciplina del d.lgs. 28/2010, la Cassazione sottolinea che le parti devono partecipare “con l’assistenza degli avvocati”, formula che implica una distinzione strutturale tra assistito e difensore. Tale distinzione non può essere superata nemmeno attraverso il conferimento di una procura: l’avvocato non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente. Ne consegue che la sua presenza esclusiva non soddisfa la condizione di procedibilità. Coerenza sistematica e criticità pratiche La soluzione adottata appare coerente sul piano normativo e funzionale: la mediazione è concepita come luogo di confronto diretto tra titolari dei diritti. Tuttavia, essa incide profondamente su una prassi consolidata, che riteneva sufficiente la presenza del difensore munito di procura sostanziale. Il rischio è quello di riaprire contenziosi su profili formali proprio mentre si cerca di valorizzare la sostanza dell’istituto. Un equilibrio non semplice La decisione tenta di evitare due opposte distorsioni: da un lato, la mediazione come mera formalità; dall’altro, la mediazione come strumento di blocco del processo. Il punto di equilibrio individuato è chiaro: la mediazione deve essere effettiva, ma non può essere sabotata dall’inerzia di una delle parti. Ricadute operative Sul piano pratico, la pronuncia impone maggiore attenzione. È opportuno che la parte partecipi direttamente o tramite un delegato distinto dal difensore, munito di poteri sostanziali ben definiti. Diventano centrali la corretta redazione della procura, la verbalizzazione dell’incontro e la qualificazione del soggetto presente. L’assenza della controparte, invece, perde ogni efficacia “strategica”, restando rilevante solo sotto il profilo sanzionatorio e probatorio. Conclusione L’ordinanza n. 9608/2026 segna un punto fermo: la mediazione non è un rito vuoto né un meccanismo di interdizione dell’azione giudiziaria, ma un passaggio che deve essere realmente esperito. Al tempo stesso, chiarisce che la partecipazione richiesta è quella della parte, non soltanto del suo difensore. Chiosa finale Il messaggio della Corte è netto: la procedibilità si gioca nella concretezza del primo incontro. Chi presidia seriamente la mediazione tutela la propria domanda; chi resta assente non paralizza il processo, ma ne sopporta le conseguenze. E, soprattutto, la mediazione esce definitivamente da una dimensione puramente “forense” per tornare ad essere un confronto tra parti reali.
Nel procedimento di mediazione, la regola generale è che le parti partecipino personalmente. Tuttavia, in alcuni casi è possibile farsi sostituire dal proprio avvocato, ma solo se a quest’ultimo viene conferita una procura speciale “sostanziale”. Questo tipo di procura deve attribuire espressamente al difensore il potere di decidere sui diritti in discussione, e non va confusa con la semplice procura alle liti, che non è sufficiente. Se la parte non si presenta e non ha conferito questa procura adeguata, la sua assenza non può essere giustificata con una semplice comunicazione, ad esempio via PEC. Inoltre, eventuali impedimenti, come problemi di salute o età avanzata, devono essere provati in modo rigoroso. In mancanza di queste prove, la parte rischia una sanzione economica a favore dello Stato, perché l’ordinamento pretende che il tentativo di conciliazione sia comunque effettivo. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2181/2025. Per quanto riguarda il caso concreto, si trattava anche di una vicenda di successione legata a un pignoramento immobiliare. Una creditrice aveva pignorato un immobile ritenendo che la debitrice fosse comproprietaria in quanto erede. Tuttavia, il giudice ha chiesto di verificare se i chiamati all’eredità (la moglie e i figli del defunto) avessero effettivamente accettato l’eredità. a sentenza si sofferma anche sulla mediazione obbligatoria, sottolineando che la legge è molto severa con chi non partecipa senza giustificato motivo. In questo caso, i convenuti non si sono presentati all’incontro di mediazione e il giudice ha applicato una sanzione automatica: il pagamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica indipendentemente da come si conclude la causa. Un punto importante riguarda il ruolo dell’avvocato: può sostituire la parte, ma solo se è munito della procura speciale sostanziale. Nel caso specifico, il difensore si era limitato a inviare una PEC per giustificare l’assenza della cliente per motivi di salute, senza però fornire prove e senza nemmeno presentarsi all’incontro. In conclusione, se la parte non compare e non è rappresentata da un difensore con i poteri adeguati, scatta la sanzione. Anche problemi di salute, se non dimostrati e se non accompagnati da una valida delega al difensore, non bastano a evitare la responsabilità economica verso lo Stato.
Quando si impugna una delibera condominiale, la mediazione obbligatoria non è solo un passaggio formale: deve esserci una corrispondenza precisa tra ciò che si contesta in mediazione e ciò che si porta poi davanti al giudice. In altre parole, i motivi di impugnazione devono essere indicati in modo chiaro già nella domanda di mediazione. Se in giudizio vengono introdotte nuove contestazioni che non erano state sollevate prima in mediazione, queste non possono essere esaminate: la domanda diventa improcedibile. È quanto ha chiarito il Tribunale di Gela con la sentenza n. 54/2026. Nel caso concreto, un condomino aveva impugnato una delibera sollevando numerose irregolarità, ma nella fase di mediazione si era limitato a indicazioni generiche, senza specificare i singoli vizi. Il giudice ha quindi ritenuto che mancasse la necessaria “simmetria” tra mediazione e causa, dichiarando improcedibili molte delle contestazioni. Un aspetto importante riguarda i tempi: i vizi di annullabilità devono essere contestati entro 30 giorni e, se non vengono indicati correttamente in mediazione, questo termine non si sospende. Diverso è il caso dei vizi di nullità, che possono essere rilevati in qualsiasi momento anche dal giudice. In sintesi, non basta avviare la mediazione: bisogna farlo in modo preciso e completo. Ciò che non viene contestato chiaramente in quella fase, di fatto, non potrà essere fatto valere dopo in giudizio.
Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la presenza personale delle parti non rappresenta una formalità, bensì un requisito essenziale. La delega al difensore è ammessa solo in presenza di impedimenti concreti e adeguatamente documentati; in mancanza di tali ragioni, essa non è sufficiente a ritenere validamente svolto il tentativo di conciliazione. Su questo punto si è espresso il Tribunale di Salerno (sent. n. 664/2026), chiarendo che la partecipazione meramente delegata, se non giustificata, equivale a una mancata comparizione. Ne consegue che la mediazione si considera come non effettuata e la domanda giudiziale diventa improcedibile, impedendo al giudice di entrare nel merito della controversia. Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale, materia per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Nonostante l’invito del giudice, l’attore non si è presentato personalmente davanti al mediatore, limitandosi a conferire una procura speciale al proprio legale. Tuttavia, nel verbale non risultava alcun motivo idoneo a giustificare tale assenza. Il giudice ha quindi ritenuto insufficiente la sola presenza del difensore e ha dichiarato la domanda improcedibile. La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, già affermato dalla Corte di Cassazione e rafforzato dalla riforma Cartabia, secondo cui la mediazione è uno strumento volto alla composizione concreta del conflitto, non solo alla trattazione di questioni giuridiche. Proprio per questo, è richiesta la partecipazione diretta dei soggetti coinvolti, unici titolari del potere di disporre dei propri diritti in sede conciliativa. La delega resta possibile, ma solo a precise condizioni: deve sussistere un impedimento reale alla partecipazione e il rappresentante deve essere munito di una procura che gli consenta di negoziare e concludere un accordo. In assenza di tali presupposti, la delega non produce effetti e la procedura si considera non validamente svolta. Le conseguenze sono rilevanti: oltre all’improcedibilità della domanda, la parte assente senza giustificato motivo può essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato e il suo comportamento può essere valutato dal giudice in senso sfavorevole ai fini probatori. In definitiva, la mediazione richiede una partecipazione attiva e consapevole: non è un passaggio burocratico da delegare per mera comodità, ma un momento centrale del percorso di risoluzione della controversia.
La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non comporta automaticamente una sanzione. È questo il principio ribadito dal Tribunale di Treviso (sent. n. 186/2026), che offre un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010. La norma, infatti, non prevede un meccanismo sanzionatorio rigido: spetta al giudice valutare caso per caso se la mancata comparizione sia effettivamente meritevole di sanzione. L’obiettivo della disposizione è chiaro: incentivare la partecipazione delle parti e favorire la conciliazione, non punire automaticamente qualsiasi assenza. Il caso: sfratto e mediazione “disertata” La vicenda riguarda uno sfratto per morosità di 4.400 euro. Il conduttore si oppone, sollevando diverse contestazioni (vizi di notifica, inagibilità parziale dell’immobile, richieste per migliorie). Il giudice, però, respinge le eccezioni, dispone il rilascio dell’immobile e avvia la mediazione obbligatoria. Ed è proprio qui che emerge il punto centrale: il conduttore non si presenta al primo incontro e non fornisce alcuna giustificazione. Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale conferma la legittimità dello sfratto, dichiara risolto il contratto per grave inadempimento e, inoltre, sanziona il comportamento della parte assente in mediazione. Il provvedimento è interessante perché chiarisce come funziona, in concreto, il sistema sanzionatorio dell’art. 12-bis. In caso di assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione, il giudice può: condannare la parte al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato; utilizzare quella condotta come argomento di prova nel processo; eventualmente (ed è qui il punto chiave) condannare la parte a una somma ulteriore a favore della controparte. Quest’ultima misura non è automatica: dipende dalla valutazione discrezionale del giudice. Il ruolo decisivo del giudice: il Tribunale sottolinea che la sanzione aggiuntiva prevista dal terzo comma dell’art. 12-bis non è obbligatoria. Il giudice deve verificare se l’assenza sia davvero ingiustificata e se abbia inciso negativamente sulla possibilità di conciliazione. Nel caso specifico, la sanzione è stata ritenuta pienamente giustificata per tre motivi: il conduttore ha perso integralmente la causa; non ha fornito alcuna valida ragione per l’assenza; la mediazione era stata attivata proprio a seguito della sua opposizione.
Per evitare la decadenza dal termine di impugnazione delle delibere condominiali stabilito dall’articolo 1137 del codice civile, non è sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione. Il termine dei trenta giorni viene interrotto esclusivamente nel momento in cui la comunicazione della domanda giunge a conoscenza del Condominio, equiparando tale atto alla notifica di una citazione giudiziale. Lo ha chiarito il Tribunale di Imperia nella sentenza n. 36/2026. Impugnazione delibera condominiale, mediazione e decadenza dal termine 1137 c.c. Un condomino impugna una delibera assembleare. Secondo l’art. 1137 c.c. il condomino dissenziente, astenuto o assente ha 30 giorni per contestare la validità della delibera. Vero è che trattandosi di materia condominiale, la legge impone il passaggio preventivo attraverso la mediazione obbligatoria. Nel caso di specie il condomino ha depositato l’istanza di mediazione presso l’organismo competente entro il termine dei 30 giorni dalla delibera in quanto dissenziente, ma la notifica di questa istanza è giunta al Condominio dopo il termine di decadenza. Il Condominio, pertanto, in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione. Il Tribunale, in prima istanza, accoglie l’eccezione di decadenza, dichiarando l’impugnazione tardiva. La Corte d’Appello conferma questa impostazione, ribadendo che, per interrompere il termine di decadenza, non basta “attivarsi” presso l’organismo di mediazione, ma occorre che la controparte ne sia informata. Il condomino però ritiene che il semplice deposito della domanda sia sufficiente a impedire la decadenza, analogamente a quanto avviene con il deposito di un ricorso giudiziale. Decadenza termine art. 1137 c.c.: per impedirla la mediazione va comunicata alla controparte La questione centrale affrontata nella sentenza, relativa all’intreccio tra il termine di decadenza e la mediazione obbligatoria riguarda l’interpretazione del D.Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l’art. 1137 c.c. L’autorità giudiziaria ricorda prima di tutto che la decadenza è un istituto volto a conferire certezza ai rapporti giuridici. Nel condominio, l’esigenza di stabilità delle delibere è fondamentale per la gestione dei beni comuni. Se per impedire la decadenza dal termine di impugnazione di una decisione assembleare fosse sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione, il Condominio resterebbe nell’incertezza sulla validità della delibera per un tempo dipendente dai tempi tecnici della segreteria dell’organismo di mediazione. Per questo, per la giurisprudenza, il mero deposito della domanda di mediazione non salva il condomino dalla decadenza. È necessario che costui comunichi l’istanza di mediazione al Condominio convenuto. Questa tesi, del resto, è supportata da tre pilastri normativi e logici: l’istanza di mediazione produce sulla decadenza gli stessi effetti della domanda giudiziale e nel processo civile ordinario, l’effetto interruttivo si produce con la notificazione della citazione (atto recettizio); la comunicazione della domanda può essere effettuata sia dall’organismo di mediazione che dalla parte stessa e il condomino che vuole tutelarsi ha l’onere di assicurarsi che la controparte riceva l’atto entro il trentesimo giorno; mentre per la prescrizione possono operare criteri più elastici, la decadenza richiede il compimento dell’atto specifico previsto dalla legge entro il termine perentorio e l’atto previsto non è solo “chiedere” la mediazione, ma “portare a conoscenza”.
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