Spese di mediazione

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Nocera Inferiore (SA)
IBAN: IT 51H0306976273100000004929


Banca Sella S.p.A. - Filiale di Nocera Inferiore (SA)
IBAN: IT 75R0326876271052800538350


Il pagamento a mezzo bonifico bancario può essere effettuato indistintamente su uno dei due c/c bancari indicati. E’ necessario riportare nella causale, in numero di protocollo definitivo oppure temporaneo e/o il nominativo delle parti interessate nel procedimento di mediazione.


Al momento del deposito dell’ istanza di parte istante ed in fase di adesione di controparte, le somme da versare sono pari a:
- € 32 + € 48 oltre iva come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore inferiore ad € 1.000,00
- € 60 + 96 oltre iva come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore compreso tra € 1.000,01 ed € 50.000,00
- € 88 + 136 oltre iva come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore superiore ad € 50.000,01
oltre eventuali spese vive (a/r) da calcolarsi in base al numero di parti da convocare.

Eventuali aumenti


Le spese di mediazione, riportate nella tabella sottostante, sono soggette ad un aumento:
a) del 10% in caso di successo della mediazione al primo incontro;
b) del 25% in caso di successo della mediazione agli incontri successivi al primo;


Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 (oltre iva) di indennità minima individuata in un valore medio.
All’esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione.
Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 dell’art.29 D.M. 150/2023, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Credito di imposta e agevolazioni fiscali


In caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d'imposta fino alla concorrenza di € 600,00 commisurato all’indennità stessa. Ai fini del credito d’imposta, dovrà esserci piena corrispondenza tra le parti della mediazione ed i soggetti in favore dei quali viene rilasciata la fattura. Alle parti è riconosciuto altresì un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza in mediazione, nei limiti previsti dai parametri foresi e fino ad una concorrenza di € 600,00. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazion, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 100.000,00.

Quando la mediazione è obbligatoria la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve all’organismo alcuna indennità. A tale fine, la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché' a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Documenti utili


Tabella Indennità di mediazione

Scarica il file Tabella Indennità di mediazione in formato pdf

 

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