FAQ

Quali sono i requisiti per frequentare il corso di mediatore professionista?

Possono partecipare al corso di formazione per mediatore civile professionista tutti coloro che siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o che siano iscritti ad un ordine o collegio professionale.

Quali sono gli sbocchi professionali per chi diventa mediatore professionista?

Il mediatore professionista può svolgere attività di mediazione presso gli organismi di mediazione, sia pubblici che privati, iscritti presso il Ministero della Giustizia; presso le Camere di Commercio; presso le Associazioni di categoria e Sindacati; presso Camere di Conciliazione in ambito bancario o presso studi professionali; nel settore delle Telecomunicazioni o all’ interno di holding e multinazionali.

Per mantenere la qualifica di mediatore professionista, acquisita in precedenza, è obbligatorio effettuare un percorso di aggiornamento biennale?

Come previsto da D.M. 180/2010 art. 18 comma 2, ogni mediatore professionista deve obbligatoriamente effettuare un percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici  avanzati, comprensivi di sessioni di mediazione.

Da quando si computa l’ aggiornamento biennale per i mediatori?

Per i mediatori già iscritti al momento dell’ entrata in vigore del D.M. 145/2011, il biennio ha inizio dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto correttivo, mentre per coloro che si sono iscritti successivamente l’ obbligo di aggiornamento avrà decorrenza dalla di iscrizione presso l’ elenco dell’ organismo di mediazione di appartenenza.

Qual è il percorso formativo professionale per gli avvocati/mediatori di diritto?

Il Consiglio Nazionale Forense, secondo la Circolare del 21 Febbraio 2014, in riferimento all’ art. 16, comma 4-bis, D.lgs 98/2013, secondo cui gli Avvocati sono di diritto mediatori e devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione, ha predisposto un percorso di formazione professionale per gli avvocati della durata di 15 ore teorico- pratiche. Dovranno essere esonerati gli avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.

Qual è il percorso di aggiornamento professionale per gli avvocati/mediatori di diritto?

Per quanto riguarda, invece, il percorso di aggiornamento professionale, la Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 21 febbraio 2014, ha predisposto per gli Avvocati un numero di 8 ore di aggiornamento nel biennio, dedicate principalmente allo studio dei casi. Tale percorso sarà applicabile anche agli avvocati che abbiano conseguito la qualifica nel previgente sistema.

A quanti organismi di mediazione ci si può iscrivere, dopo aver ottenuto il titolo di mediatore?

Ai sensi del D.M. 180/2010, art. 6, comma 3, nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatori per più di 5 organismi.

Come funziona il tirocinio assistito?

Il tirocinio assistito è la specifica formazione pratica richiesta al mediatore nel biennio di aggiornamento, consistente nella partecipazione, sotto la guida di un mediatore esperto, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti nell’ apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (D.M. 145/2011).

Per 20 casi di mediazione si deve intendere la partecipazione a 20 distinti procedimenti di mediazione?

Ai fini del raggiungimento dei 20 casi di mediazione, si considererà la presenza anche a singole fasi del procedimento di mediazione, ossia ai singoli incontri (ad es. quella di compilazione del verbale di mancata conciliazione per mancata partecipazione del convenuto.)

Da quando si computa l’ obbligo del tirocinio assistito per i mediatori?

Per i mediatori iscritti ad un organismo di mediazione in data successiva all’ entrata in vigore del D.M. 180/2010 e 145/2011 la scadenza per completare i 20 tirocini assistiti decorre dalla data di iscrizione all’ organismo; per i mediatori che hanno frequentato un corso di mediazione ma non si sono iscritti a nessun organismo, non decorre l’ obbligo dei 20 tirocini.

Che ruolo ha il tirocinante-mediatore?

Esistono tre diverse fasi del tirocinio assistito:

  • Fase osservativa: importante perché se alcuni mediatori in formazione hanno avuto già qualche esperienza, nella maggior parte dei casi non hanno però avuto l’ opportunità di osservare.
  • Fase di pratica assistita: il tirocinante svolge parziali attività in stretta interazione con il tutor (predisposizione dell’ ambiente, arredi, strumenti, idonei ad accogliere le parti in mediazione)
  • Fase di attività in autonomia: il tirocinante studia il caso specifico (materia del contendere, pretese, ecc.) progettando il percorso delle diverse fasi di una mediazione.

E’ consentito ad un ente/azienda non accreditato promuovere ed organizzare un corso di formazione per mediatori, dando incarico, poi, per l’ organizzazione del corso, ad un altro ente di formazione accreditato?

Non è consentito ad un ente non accreditato, cioè non iscritto nell’ elenco degli enti di formazione per i mediatori ai sensi del D.M. 180/2010, promuovere ed organizzare un corso di formazione, instaurando così, un rapporto contrattuale ed economico con i partecipanti. Inoltre, nelle comunicazioni promozionali, deve essere ben chiaro che l’ ente che eroga il corso è uno di quelli accreditati all’ elenco del Ministero della Giustizia, citando il numero di accreditamento e i formatori accreditati.

Quali sono i requisiti per diventare un formatore teorico?

Il D.M. 180/2010 richiede che i docenti dei corsi teorici debbano attestare:

  • Di aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali e straniere;
  • Di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
  • di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Innanzitutto, il contributo deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico – giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare. In secondo luogo, l’ oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Infine deve trattarsi di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale, dotate di codici ISBN per i libri e ISSN. Non possono essere considerate valide le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici indentificati.

Quali sono i requisiti per diventare formatore pratico?

I docenti dei corsi pratici devono attestare:

  • Di aver svolto l’ attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere;
  • Di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
  • Di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione iscritti presso il Ministero della Giustizia, camere di commercio in almeno tre procedure di mediazione.

Quali sono i requisiti che deve avere il responsabile scientifico?

Il responsabile scientifico deve essere in possesso del duplice requisito della chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie ovvero deve trattarsi di persona che, in relazione alla propria funzione ed attività professionale esercitata, ha avuto modo di inserirsi nel contesto accademico e professionale nello specifico campo della mediazione e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il requisito della chiara fama ed esperienza deve essere strettamente collegata con l’ attività di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie.

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